EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA
In tutti i Paesi del mondo sono nati i programmi di E.C.M., che comprendono tutte quelle attività formative con lo scopo di mantenere elevata la professionalità degli operatori della Sanità.
Dal 2002 anche in Italia, dopo un anno di sperimentazione, il programma di ECM è divenuto operativo.
In sostanza l’E.C.M. è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale, dovere richiamato anche dal Codice Deontologico; ma partecipare ai programmi di E.C.M. è anche un diritto dei cittadini, che richiedono operatori aggiornati; pertanto E.C.M. non va sentito come un obbligo ma come un’opportunità.
Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Resta invece escluso dall’obbligo dell’E.C.M. chi frequenta, in Italia e all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) per tutti gli anni compresi nell’impegno formativo e chi usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e di adempimento del servizio militare x tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruisce o è assoggettato alle predette disposizioni.
Gli eventi formativi che si svolgono all’estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti sono state sciolte dalla Commissione nazionale ECM, che ha confermato che il programma E.C.M. si applica a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o liberi professionisti).
Inoltre il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute. E gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori sanitari".
Il Ministro Sirchia (promotore della normativa) aveva anche affermato che nel prossimo futuro i crediti saranno necessari per validare l’esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera.
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno.
· nel 2002: 10 crediti
· nel 2003: 20 crediti
· nel 2004: 30 crediti
·
nel 2005:
40 30
crediti (modifica della Conferenza Stato-Regioni del 23/03/05)
·
nel 2006:
50 30
crediti (modifica della Conferenza Stato-Regioni del 16/03/06)
Pertanto, per l'anno 2004, chi consegue 15 crediti (il minimo previsto), potrà recuperare gli ulteriori 15 nel corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino a 60 (il massimo previsto), potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno 2005. Per l’anno 2006 è necessario acquisire 30 crediti formativi (minimo 15, massimo 60) fino al raggiungimento di 120 crediti formativi.
Per l’anno 2007 il debito formativo per gli operatori sanitari è fissato in 30 crediti (minimo 5, massimo 60)
Ciascun operatore potrà acquisire il numero di crediti utile ai fini del completamento del debito formativo (fissato in 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007).
I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l’anno 2007.
Triennio 2008-2010:
L'Accordo
Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in
medicina", siglato il 1 agosto 2007,
prevede
l'acquisizione di
50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150
nel triennio
2008-2010),
ma consentendo di integrare la quantità dei "nuovi" crediti di ogni anno con
quelli acquisiti nella fase sperimentale, cioè dei 150 crediti del triennio
2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno
derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della
sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.
Ove il professionista della Sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di
crediti nel triennio 2004-2006 - fino a 60 - dovrà provvedere al debito
formativo 2008-2010 acquisendo un numero di "nuovi" crediti tale da portare
comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase
sperimentale 2004 - 2006) a 150 crediti ECM.
Per gli argomenti di interesse generale sarà possibile acquisire crediti fino ad
un massimo complessivo del 20% del debito triennale; con le attività ECM di
docenza sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 35%
del debito triennale.
I crediti che un professionista della Sanità potrà acquisire all'estero (Paesi
UE, USA e Canada) verranno riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50%
di quelli assegnati all'evento formativo dal provider straniero.
Per maggiori informazioni: www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp