DETRAIBILITA' DELLE SPESE VETERINARIE
Con effetto dal 2000 sono detraibili dall’Irpef le spese veterinarie (spese x prestazioni professionali rese da vet. e x l’acquisto di medicinali specifici da questi prescritti) sostenute x la cura di animali.
DA NOTIZIE ANMVI DEL 14-05-2007
I
contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie fino
all’importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro.
In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).
Da Notizie ANMVI del 19/09/08 (Sole 24 Ore)
L'articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR prevede per le spese veterinarie, la detrazione del 19% fino all'importo di 387,34 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
Null'altro dispone in merito alle modalità di documentazione delle spese suddette, che rimangono quelle tradizionali. Di conseguenza, la detraibilità delle spese veterinarie certificate con lo scontrino fiscale della farmacia potranno essere detratte anche senza l'indicazione fiscale del beneficiario.
Il Sole 24 Ore torna a fare chiarezza sul cosiddetto "scontrino parlante" che consente vantaggi fiscali per le spese relative all'acquisto di medicinali, farmaci veterinari inclusi. Tenuto conto delle "obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Da “Professione Veterinaria” n° 12/2000 pag. 24: I documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal veterinario
Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 06/06/2001: Regolamento x l’individuazione delle tipologie di animali x le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta (le detrazioni d’imposta sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare meno)
La detrazione d’imposta prevista compete in relazione alle spese vet. sostenute x la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o x la pratica sportiva.
La detrazione non compete x le spese vet. sostenute x la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati x attività illecite.
Al fine della detrazione delle spese vet. è necessario indicare di che tipo di animale si tratta?
Da Professione Veterinaria n° 15/2006 pag. 11:
Si, è opportuno far indicare sulla fattura il tipo di animale (gatto, cane, ecc.) oggetto della prestazione, in quanto si ritiene non sufficiente l’indicazione della prestazione del vet.
Se un cliente dice di aver smarrito la parcella originale e chiede copia al vet. ai fini della detraibilità fiscale delle spese, come deve comportarsi il vet.?
Da “La Settimana Veterinaria” n° 346/maggio 2002 pag. 33:
La richiesta al vet. da parte del cliente di una copia della parcella emessa deve risultare x iscritto ed il cliente deve altresì precisare esplicitamente i motivi della richiesta stessa.
Detta parcella emessa a suo tempo deve essere quindi oggetto di fotocopia e sulla stessa si deve poi apporre la dicitura “Copia conforme all’originale rilasciata a richiesta del cliente”; sulla stessa copia della parcella il vet. dovrà apporre la data e la firma.
Nessuna marca da bollo va apposta sulla copia della parcella se l’onorario è stato interamente assoggettato ad Iva; se invece le parcelle dovessero evidenziare importi non soggetti o esenti da Iva, la copia della parcella è soggetta ad imposta di bollo nella misura fissa di € 1,29 (L. 2.500), che si corrisponde mediante apposizione di marche da annullare mediante l’indicazione della data di rilascio della copia.
Naturalmente la richiesta del cliente della copia della parcella deve essere conservata dal vet. unitamente alla copia del documento rilasciato al cliente.
Da: Professione Veterinaria n° 30/2007 pag. 15
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 55 del 14/06/2001 ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione sia x le spese relative alle prestazioni professionali rese dal veterinario sia x l’acquisto di medicinali specifici da questi prescritti.
X poter usufruire della detrazione occorre essere in possesso sia della prescrizione vet. sia della fattura o del c.d. scontrino fiscale “parlante”; non è quindi possibile autocertificare l’acquisto di medicinali da banco necessari x la salute degli animali.
Nello scontrino “parlante” devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il C.F. del destinatario; x quanto riguarda la natura del prodotto acquistato, è sufficiente che lo scontrino rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”; x quanto riguarda la qualità del prodotto, deve essere specificato il tipo di farmaco acquistato (tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino rechi la denominazione del farmaco).
I medicinali vet. scontano l’iva del 10% e la prevista detrazione Irpef si applica sul lordo del corrispettivo pagato, quindi Iva compresa.