MICROCHIP e ANAGRAFE CANINA
Da Notizie ANMVI del 03/09/08 e Settimana Veterinaria n° 619/settembre 2008
L'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/08 e valida 24 mesi) impone a tutti i proprietari o detentori di cani l’obbligo di identificare e registrare i propri animali, mediante microchip.
I cuccioli vanno identificati entro il 2° mese di vita, mentre per gli animali di età superiore che non sono ancora stati identificati si dovrà provvedere entro il 20 settembre 2008.
Questo non si applica ai cani già identificati mediante il solo tatuaggio e già iscritti nell’anagrafe canina.
Solo i Medici Veterinari (veterinari pubblici competenti x territorio e veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome di TN e BZ) potranno applicare i microchip, in quanto si tratta di un atto medico-veterinario.
Ai Veterinari che applicano il microchip compete anche la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati, mentre il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Inoltre, i vet. abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nel corso della loro attività professionale, dovranno sempre verificare la presenza del microchip e, qualora questo manchi o sia illeggibile, sono tenuti ad informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
Inoltre l’ordinanza vieta la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi, nonché di cani non identificati e registrati come previsto.
Anche i cani vaganti, catturati o quelli presenti nei canili pubblici, saranno identificati e registrati in anagrafe canina, tramite il servizio vet. pubblico dei Comuni.
Per migliorare la prevenzione del randagismo, la Polizia locale avrà in dotazione un lettore di microchip ISO compatibile.
L’ordinanza impone lo smaltimento dei microchip attualmente in uso entro il 31/03/2009 e la loro sostituzione con microchip che avranno caratteristiche standard su tutto il territorio nazionale, prodotti e distribuiti da aziende registrate presso il Ministero della salute.
I microchip potranno essere venduti solo alle ASL, ai veterinari autorizzati ai sensi dell’ordinanza stessa e alle Facoltà di Medicina vet. dotate di un ambulatorio aperto al pubblico.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza il Ministro del Lavoro varerà un provvedimento x definire le modalità tecniche ed operative x assicurare l’interoperatività della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali.
SANZIONI: si applicano gli articoli del Codice penale: n. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) che prevede l’arresto fino a 3 mesi ed un’ammenda fino a € 206; art. n. 727 (maltrattamento di animali) che prevede l’arresto fino ad 1 anno e un’ammenda da 1.000 a 10.000 €.
SCORTE - L'Ordinanza dispone il divieto di utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tuttavia, i soggetti autorizzati all'acquisto (regioni, asl, veterinari liberi professionisti accreditati e facoltà con ambulatorio aperto al pubblico) possono utilizzare microchip già in loro possesso, fino al completo smaltimento delle scorte.
RINTRACCIABILITA' E UNIVOCITA'- I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili (norme ISO 11784 e ISO 11785). Le ditte non potranno fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. La ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocità dei codici identificativi impressi sui transponders.