MICROCHIP e ANAGRAFE CANINA
Da Settimana Veterinaria n. 731/marzo 2011
Oggi esiste un'anagrafe canina nazionale, realizzata dal Ministero della Salute e costituita da una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali; le Regioni, riversando i dati, rispondono della correttezza e completezza degli stessi.
In Lombardia, a partire dal 2002, è stata avviata l'anagrafe canina informatizzata che, superando il sistema del tatuaggio, individuava nel microchip il sistema esclusivo di identificazione dei cani.
La consultazione della banca dati nazionale è libera: chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. Naturalmente, per effettuare la lettura del microchip, bisogna recarsi presso i Servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell'apposito lettore.
Dall'ottobre 2008 la tracciabilità dei microchip, utilizzati per l'identificazione dei cani ed altri animali domestici, viene garantita da parte del distributore/fornitore, registrato presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali che, mediante apposita abilitazione all'accesso, è tenuto ad inserire in anagrafe, a priori, i microchip venduti alle ASL ed ai liberi professionisti accreditati della Lombardia.
In Europa il microchip viene impiantato nel sottocute della porzione media sinistra del collo. In casi eccezionali ed estremi (es. di fronte ad un animale aggressivo che non si può sedare e a cui non si riesce a mettere una museruola), è possibile inoculare il microchip in un altro punto. E' fondamentale segnare in ACR la "zona applicazione" come "altra" e scrivere nelle "note" esattamente in quale zona è stato introdotto.
Per permettere la tracciabilità del singolo microchip, la banca dati deve essere tenuta costantemente aggiornata anche con i microchip smarriti, oggetto di furto, distrutti e applicati ad animali detenuti fuori Regione; le segnalazioni per l'aggiornamento della banca dati devono essere effettuate all'ASL competente.
E' stata riservata all'identificazione degli animali appartenenti alla specie canina la serie numerica compresa fra i numeri:
380260000000000 - 380269999999999
Di conseguenza, per identificare animali diversi dai cani è necessario acquistare microchip ISO di altra serie.
Per quanto riguarda i proprietari ed i detentori degli animali lombardi, i loro dati vengono ricavati utilizzando le informazioni presenti nella banca dati regionale degli assistiti. Il collegamento alla banca dati è on line e pertanto le informazioni sono aggiornate con quanto comunicato dai cittadini: tali dati anagrafici sono "proposti" dal sistema e modificabili; in caso di assenza della persona, nella banca dati assistiti (o per proprietari residenti fuori Regione), è comunque possibile registrare la figura completando i campi obbligatori uno per volta.
Al fine di ottenere dei dati utili e chiari, è fondamentale completare la scheda con quanti più riferimenti telefonici possibili e sensibilizzare i propri clienti a comunicare variazioni dei recapiti (indispensabili nel caso di cattura di cani vaganti di proprietà, per evitare più lunghi periodi di permanenza in canile).
Anche il luogo di detenzione deve essere scelto con cura, in quanto è la località in cui le autorità preposte al controllo si aspettano di trovare l'animale, quindi il luogo dove l'animale passa la maggior parte del suo tempo.
Dalla fine del 2009 il sistema gestisce, oltre alle persone fisiche e giuridiche, anche le "strutture":
- pubbliche (canile sanitario, canile rifugio)
- private (strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo allevamento, strutture amatoriali, ricoveri presso strutture commerciali)
L'attività dei veterinari l.p. accreditati è di:
- iscrizioni contestuali all'applicazione dei microchip;
- iscrizioni con forzatura dei microchip;
- registrazioni di cambi di proprietà e/o di detenzione;
- segnalazioni di smarrimenti, furti o decessi.
Va ricordato che è obbligatorio iscrivere il cane prima di qualsiasi cessione, così come la microchippatura deve essere eseguita entro i 30 giorni di età ed i cuccioli non possono essere venduti prima dei 2 mesi di età.
Gli errori più frequenti:
- viene inoculato un microchip ad un cane tatuato (leggibile o meno) e viene generata una nuova scheda anagrafica (andando quindi a duplicare lo stesso cane): quello che invece correttamente bisogna fare è richiamare la scheda anagrafica dell'animale, selezionandola per numero di tatuaggio (anche parziale) o per figura (proprietario/detentore per codice fiscale) e, utilizzando la funzione "correzione" registrare i campi "microchip", data e luogo di applicazione, apportando eventualmente le correzioni all'anagrafica del cane. Se si riscontrano difficoltà nell'individuare l'anagrafica del cane tatuato, contattare l'ASL;
- viene inoculato un microchip ad un cane che già ne era provvisto con dispositivo leggibile, ma con lettura ritardata oppure non leggibile (cane comunque già iscritto); in questo caso usare la funzione "microchip ulteriori" e non generare una nuova scheda anagrafica (evitare, anche in questo caso, di "duplicare" i cani) e non "correggere" (sovrascrivere) il microchip già presente in ACR, altrimenti il microchip originario "ritorna" nella banca dati di chi ha identificato il cane per la prima volta con lo stato "applicabile", ma in realtà è già presente in un animale;
- è capitato che, al fine di registrare in ACR un cane con il solo tatuaggio: venga registrano un cane compilando il campo microchip con un tatuaggio; venga registrato un cane compilando il campo microchip con un numero fittizio ed il campo tatuaggio con il codice del tatuaggio. Si rammenta che l'iscrizione di cani identificati con il solo tatuaggio non è consentita ai liberi professionisti accreditati lombardi, ma è compito esclusivo dell'ASL e comunque solo nel caso in cui l'animale sia nato prima del 2004. "Aggirare" il blocco del sistema, forzando il numero del tatuaggio nel campo microchip, non è corretto, oltre al fatto che l'anagrafica non può alimentare la banca dati nazionale, perchè il formalismo del microchip non è corretto;
- è capitato che venga identificato un cane con microchip e lo stesso non venga registrato in banca dati o venga registrato tardivamente. Le mancate/ritardate registrazioni, oltre a costituire un problema nel caso di rinvenimento di cani vaganti identificati ma non iscritti, sono limitative per le movimentazioni successive. Si rammenta che l'iscrizione deve essere eseguita contestualmente all'identificazione;
- altri possibili errori si sono verificati in seguito alla registrazione di furti o decessi in ACR; in entrambi i casi non bisogna mai eliminare l'animale, poiché ciò comporta il ritorno del microchip nella banca dati come applicabile; bisogna invece utilizzare l'apposita funzione, acquisendo agli atti copia della denuncia di furto presentata all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di decesso, facendo sottoscrivere dal proprietario/detentore una dichiarazione liberatoria circa il mancato coinvolgimento dell'animale in eventi di morsicatura/zuffa nei 10 giorni precedenti.
Cosa non può fare il libero professionista in Lombardia perché è attività di esclusiva competenza dei veterinari dell’ASL:
· registrazione in ACR dei cani dotati di solo tatuaggio, nati fino al 01/01/2004
· registrazione in ACR di cani identificati con microchip per i quali non si è in grado di acquisire certificazione di iscrizione in banche dati ufficiali (ad. es. provenienti dall’estero senza passaporto)
· registrazione dei passaggi di proprietà da Lombardia a fuori Regione, ciò per consentire la necessaria informazione tra le diverse ASL e ridurre per quanto possibile la mancanza delle varie registrazioni
· registrazione in ACR di animali il cui proprietario no possiede codice fiscale italiano
Da Notizie ANMVI del 03/09/08 e Settimana Veterinaria n° 619/settembre 2008
L'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/08 e valida 24 mesi) impone a tutti i proprietari o detentori di cani l’obbligo di identificare e registrare i propri animali, mediante microchip.
I cuccioli vanno identificati entro il 2° mese di vita, mentre per gli animali di età superiore che non sono ancora stati identificati si dovrà provvedere entro il 20 settembre 2008.
Questo non si applica ai cani già identificati mediante il solo tatuaggio e già iscritti nell’anagrafe canina.
Solo i Medici Veterinari (veterinari pubblici competenti x territorio e veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome di TN e BZ) potranno applicare i microchip, in quanto si tratta di un atto medico-veterinario.
Ai Veterinari che applicano il microchip compete anche la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati, mentre il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Inoltre, i vet. abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nel corso della loro attività professionale, dovranno sempre verificare la presenza del microchip e, qualora questo manchi o sia illeggibile, sono tenuti ad informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
Inoltre l’ordinanza vieta la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi, nonché di cani non identificati e registrati come previsto.
Anche i cani vaganti, catturati o quelli presenti nei canili pubblici, saranno identificati e registrati in anagrafe canina, tramite il servizio vet. pubblico dei Comuni.
Per migliorare la prevenzione del randagismo, la Polizia locale avrà in dotazione un lettore di microchip ISO compatibile.
L’ordinanza impone lo smaltimento dei microchip attualmente in uso entro il 31/03/2009 e la loro sostituzione con microchip che avranno caratteristiche standard su tutto il territorio nazionale, prodotti e distribuiti da aziende registrate presso il Ministero della salute.
I microchip potranno essere venduti solo alle ASL, ai veterinari autorizzati ai sensi dell’ordinanza stessa e alle Facoltà di Medicina vet. dotate di un ambulatorio aperto al pubblico.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza il Ministro del Lavoro varerà un provvedimento x definire le modalità tecniche ed operative x assicurare l’interoperatività della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali.
SANZIONI: si applicano gli articoli del Codice penale: n. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) che prevede l’arresto fino a 3 mesi ed un’ammenda fino a € 206; art. n. 727 (maltrattamento di animali) che prevede l’arresto fino ad 1 anno e un’ammenda da 1.000 a 10.000 €.
SCORTE - L'Ordinanza dispone il divieto di utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tuttavia, i soggetti autorizzati all'acquisto (regioni, asl, veterinari liberi professionisti accreditati e facoltà con ambulatorio aperto al pubblico) possono utilizzare microchip già in loro possesso, fino al completo smaltimento delle scorte.
RINTRACCIABILITA' E UNIVOCITA'- I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili (norme ISO 11784 e ISO 11785). Le ditte non potranno fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. La ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocità dei codici identificativi impressi sui transponders.