OPINAMENTO PARCELLE
Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell’Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all’obiettiva importanza della prestazione.
Per opinamento si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
I Consigli Direttivi degli Ordini, nell’opinare le parcelle, non possono entrare nel merito della prestazione, vale a dire se la prestazione professionale è stata eseguita realmente eseguita, o se è stata effettuata correttamente o meno.
Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità x eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità x l’esatta rispondenza dei dati forniti al C.D. circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.
L’art. 4 del D.L.vo C.P.S. 13/09/46 n. 233 attribuisce all’Ordine, fra gli altri, il potere tributario conferendo allo stesso la capacità di imporre una tassa x il rilascio dei certificati e dei pareri x la liquidazione degli onorari, con facoltà di determinarne l’ammontare: si precisa che l’Ordine di Mantova non applica alcuna tassa.
A seguito delle disposizioni del “Decreto Bersani” (che ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libro professionali, l’obbligatorietà delle tariffe minime con conseguente soppressione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari), devono ritenersi pienamente vigenti le disposizioni di cui all’art. 2233 del codice civile, il quale fissa una gerarchia nei criteri di liquidazione dei compensi, indicando, in primo luogo l’accordo delle parti e, in via subordinata, le tariffe professionali, ovvero gli usi e, in estremo subordine, la decisione del giudice previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali.
Deve rammentarsi che le tariffe dei vet. non erano espresse in fonti normative, ma erano rimesse alla valutazione e statuizione delle singole assemblee degli iscritti e che il divieto di deroga ai minimi tariffari era espresso da una norma deontologica che non è più rinvenibile nel nuovo Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale nel dicembre 2006.
Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, non essendovi alcun riferimento e tanto meno alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini, né delle disposizioni di cui all’art. 636 del codice di procedura civile.
L’opinamento della parcella assume valore solo nella fase dell’emissione del decreto ingiuntivo (che è un procedimento sommario x il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all’ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l’esistenza del debito, provvede all’emissione dell’intimazione a pagare nel termine di 40 gg., con l’espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt. 642 e ss C.p.c. e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata).
La parcella vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo x l’emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante x il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Qualora il vet., in luogo del procedimento sommario di cui al decreto ingiuntivo, intendesse invece avviare x il recupero del proprio credito un processo ordinario di cognizione, non sarà necessario far opinare la propria parcella in quanto in questo caso gli spetterà fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Al fine di ottenere l’opinamento delle parcelle, si ricorda ai colleghi che è necessario:
1) redigere un’istanza in marca da bollo da € 14,62 intestata al Consiglio dell’Ordine contenente una, sia pur succinta, relazione descrittiva dell’attività svolta (si può anche usare il facsimile presente sul nostro sito)
2) depositare 2 copie firmate della prenotula in cui siano specificate le singole voci degli onorari
3) consegnare la relazione clinica e/o comunque tutta la documentazione collegata all’attività professionale prestata (la documentazione che verrà riconsegnata al richiedente a opinamento avvenuto)
4) allegare 1 marca amministrativa da € 14,62 (che sarà apposta sul parere che verrà rilasciato)
Per le parcelle approvate verrà emessa un’attestazione di opinamento sottoscritta dal Presidente.
La Cassazione ha stabilito (ordinanza 6534/2008) che le controversie sugli onorari professionali spettano al TAR.
Quando un privato avvia un contenzioso in relazione al parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine sulla liquidazione degli onorari di un iscritto, allora l’ultima parola spetta al Tribunale amministrativo.
La decisione si fonda sulla natura di ente pubblico del Consiglio dell’Ordine e sulla natura di atto amministrativo del parere.
Infatti la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insista per la tutela risarcitoria.
Da Professione Veterinaria n° 18/maggio 2008, circolare Fnovi del 12/04/07 e del 25/05/06