PARCELLE
Come va compilata correttamente una parcella?
(Da “La settimana veterinaria” n° 403 del 08/10/03, pag. 29)
La parcella deve essere emessa per ogni operazione imponibile nel momento che si effettua l’operazione.
Ai fini IVA l’operazione si considera effettuata:
a) nel momento in cui vi è il pagamento della prestazione professionale
b) nel momento in cui si redige, consegna o spedisce al cliente la parcella se non è stato ricevuto il pagamento dell’onorario; in tal caso la parcella è emessa prima del pagamento della prestazione professionale
Le parcelle si numerano progressivamente nell’ambito di ciascun anno solare.
Pertanto è opportuno far seguire al numero della parcella l’anno solare e all’inizio di ciascun anno iniziare nuovamente la numerazione dal numero uno. Ad esempio: 1/2003, 2/2003 ... 180/2003. Dal 1 gennaio 2004: 1/2004, 2/2004, e così via.
La parcella deve contenere, obbligatoriamente, la data, il numero progressivo e le seguenti ulteriori indicazioni:
x quel che riguarda i dati del soggetto che la emette (veterinario o associazione professionale) è obbligatorio indicare:
§ il nome e il cognome del veterinario o la denominazione dell’associazione professionale
§ la residenza o il domicilio (quindi può senz’altro essere indicato l’indirizzo dello studio del veterinario in quanto domicilio del professionista)
§ il codice fiscale
§ la partita IVA
x quel che riguarda invece i dati del cliente, la parcella deve indicare:
§ il nome e cognome del cliente o la ditta, la denominazione o ragione sociale (nel caso in cui il cliente del veterinario fosse un’impresa)
§ la residenza o il domicilio
Non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale e della partita IVA del cliente, anche se appare buona regola acquisirli, onde identificare opportunamente il cliente.
Poi la parcella deve contenere la natura dei servizi professionali, l’ammontare degli onorari, l’aliquota IVA applicabile e l’indicazione dell’ammontare dell’IVA addebitata al cliente in centesimi di euro, applicando le consuete regole di arrotondamento proprie dell’euro.
Nel caso di vendita di beni è necessario indicare la natura, la qualità e la quantità ceduta.
La parcella deve essere emessa in duplice esemplare: uno destinato al cliente (da consegnare nel momento in cui si effettua la prestazione) e l’altro da conservare a cura del veterinario.
Come vanno fatturate le confezioni di medicinali vet.?
Da “La Settimana Veterinaria” n° 336/20.03.2002 pag. 25:
Il 3° comma dell’art. 17 del Decreto del Ministero della Sanità n. 306/16.05.2001 prevede che il vet. possa consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali vet. della propria scorta e da lui già utilizzate, quando la prestazione professionale richiede che sia iniziata la terapia, in attesa che il cliente possa acquistare i medicinali prescritti e proseguire quindi la terapia stessa.
Dal sito ANMVI 08/02/05:
L’attività di vendita del farmaco si colloca in una fase successiva e distinta rispetto alla prestazione fornita dal veterinario, ed è pertanto oggetto di un autonomo rapporto fra le parti, pertanto l’imposta si applica separatamente per le due attività, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
E’ quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate in una nota inviata alla FNOVI il 7 febbraio scorso, in materia di applicazione dell’IVA sulla cessione del farmaco.
L’Agenzia ha scritto in risposta alla Federazione che nel marzo del 2002 chiedeva di “permettere una gestione separata dell’attività professionale da quella della gestione del farmaco lasciando a ciascuna la rispettiva aliquota, dando la possibilità di riportare entrambe sulla stessa ricevuta fiscale senza interpretare questo come concetto di accessorietà per quanto riguarda la cessione del prodotto, indipendentemente dal suo valore, che in alcuni casi potrà anche essere superiore a quello della prestazione. Per essere più chiari: visita – tot euro + IVA 20% (questo valore sarà soggetto al 2% ENPAV); e terapia (farmaco) – tot euro + IVA 10% (non soggetto al 2% ENPAV)”.
Con la nota del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un parere già espresso prima dell’entrata in vigore del DM 306/2001 che ha introdotto la possibilità di cessione diretta del farmaco da parte del medico veterinario.
In sostanza, la soluzione adottata dalla FNOVI di considerare ai fini fiscali la cessione del farmaco prestazione complementare alla prestazione veterinaria principale non viene riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate: le cessioni devono essere fatturate separatamente rispetto alle prestazioni professionali, con l’adozione di una distinta serie numerica e devono essere annotate in registri contabili separati da quelli relativi all’attività veterinaria.
Le prestazioni gratuite vanno fatturate?
(Da “Professione Veterinaria” n° 6/2000, pag. 21)
Le prestazioni effettuate da professionisti a titolo gratuito non sono considerate “prestazioni” ai fini IVA e quindi per esse non sorge alcun obbligo contabile e fiscale in capo al prestatore.
In deroga a quanto sopra, le prestazioni effettuate da imprese, di valore unitario superiore a L. 50.000, anche se effettuate a titolo gratuito, costituiscono prestazioni di servizi.
Qual’è la procedura per far approvare una parcella dall’Ordine?
Il veterinario deve:
· inviare la pre-parcella (modello c/o Ordine) mediante racc. A.R. al cliente che non avesse pagato
· chiedere all’Ordine parere di congruità sulla parcella emessa nei confronti del cliente compilando apposito modulo (da ritirare c/o Ordine), allegando copia della pre-parcella inviata al cliente ed eventuale elenco dettagliato delle prestazioni non presenti nella parcella
· il Consiglio dell’Ordine si riunisce ed esprime il proprio parere; dopodiché trasmette al veterinario l’approvazione della pre-parcella confermando l’importo
· è in facoltà del veterinario far avere copia di tale approvazione al cliente; se però il cliente ancora non paga, il veterinario può avvalersi dell’approvazione da parte dell’Ordine innanzi all’avvocato
Un dipendente pubblico che svolge attività professionale deve aprire la posizione IVA, con l’obbligo ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge?
SI SE: svolge l’attività professionale con carattere abituale; infatti, sono soggette all’IVA le prestazioni rese dalle persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
Quindi un lavoratore dipendente che esplica anche attività professionale in modo sistematico e non occasionale deve assoggettare ad IVA le sue prestazioni di veterinario, ingegnere, avvocato, ecc.
NO SE: l’attività è posta in essere in modo accidentale e sporadico, senza cioè che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla in modo sistematico (si realizzano in tal modo l’occasionalità e quindi l’esclusione dell’IVA).
Altra ipotesi negativa: se il pubblico dipendente esegue prestazioni liberali, nella sua qualità di professionista, per incarico della Pubblica Amministrazione da cui dipende, le prestazioni rese integrano la fattispecie di lavoro dipendente e fanno venir meno il presupposto oggettivo di imponibilità al tributo, restando soggette alla disciplina prevista per il lavoro dipendente.
Il cliente di un veterinario ha smarrito la parcella emessa a suo tempo dal veterinario.
E’ legittimo richiederne una copia al veterinario? In caso affermativo, quale documento deve essere rilasciato e come far risultare sullo stesso che trattasi di un documento rilasciato su richiesta del cliente?
Da “La Settimana Veterinaria” n° 280/06.12.2000 pag. 25:
Il veterinario deve rilasciare, su richiesta del cliente, la copia della parcella emessa a suo tempo.
Si ritiene adottabile la procedura che vede il cliente inoltrare, x iscritto, al vet. la richiesta, volta ad ottenere una copia della parcella a suo tempo emessa, precisandone i motivi.
Il vet. deve fotocopiare la parcella ed apporre sulla stessa la dicitura “Copia conforme all’originale rilasciata a richiesta del cliente”, facendola seguire, poi, dalla data e dalla propria firma.
Sulla copia della parcella richiesta dal cliente, dal momento che si tratta di parcella assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, non deve essere apposta la marca da bollo da L. 2.500 (che invece va apposta quando le parcelle contengono corrispettivi non soggetti o esenti da Iva superiori alle 150.000 lire).
IVA ad esigibilità differita
(Da “La settimana veterinaria” n° 242 del 26/01/00, pag. 21 e n° 403 del 08/10/03, pag. 30)
La vigente normativa prevede che il professionista, qualora emetta una parcella nei confronti del cliente, ancorché non abbia riscosso l’onorario, debba corrispondere al fisco l’Iva relativa alla parcella.
E’ invece consentito al veterinario, qualora emetta parcelle x le prestazioni rese nell’esercizio della professione ai soggetti previsti (Stato; organi dello Stato; enti pubblici territoriali: Regioni, Province, Comuni; Consorzi tra enti pubblici territoriali; istituti universitari; C.C.I.A.A.; A.S.L.; enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza; enti pubblici di previdenza) di versare l’Iva all’erario al momento del pagamento della parcella.
In tal modo si evita di anticipare l’IVA in attesa di riscuotere gli onorari professionali, che possono essere corrisposti dopo molto tempo dall’esecuzione della prestazione professionale.
Trattandosi di una norma agevolativa, resta ferma la possibilità x il vet. di corrispondere l’Iva nel periodo nel quale è stata eseguita la registrazione della parcella nel registro degli onorari e non rinviare quindi il pagamento al momento dell’incasso.
Per differire il pagamento dell’IVA basterà indicare sulla parcella “Iva ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DPR 26/10/1972 n. 633”.
Nel registro degli onorari è opportuno annotare in colonne distinte le parcelle emesse a esigibilità differita da tutte le altre (ad esigibilità immediata).
Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al proprio commercialista.
FAC-SIMILE DI PARCELLA EMESSA DAL PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO PRIVATO (Da “La Settimana Veterinaria” n° 187 del 29/09/1998)
Dott. Mario Alfa
domicilio fiscale in ... Via ...
studio in ... Via ...
codice fiscale ...
partita Iva ...
Parcella N. ... del ...
Egr. Sig.
GIORGIO GAMMA
Via ...
Roma
codice fiscale (dato non obbligatorio, sebbene
si ritiene necessario conoscerlo ed annotarlo
se non viene indicato sulla parcella)
Animale: ...
Proprietario: ...
Compenso per la seguente attività professionale
svolta: ... Euro 100,00
Contributo integrativo di previdenza 2% Euro 2,00
Totale Imponibile Iva Euro 102,00
Iva 20% Euro 20,40
TOTALE DA PAGARE Euro 122,40
Iva ad esigibilità immediata ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 26/10/1972 n. 633
FAC-SIMILE DI PARCELLA EMESSA DAL PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI DI ALTRO PROFESSIONISTA (Da “La Settimana Veterinaria” n° 187 del 29/09/1998)
(utilizzabile anche nel caso di parcella emessa per prestazioni professionali rese ad imprese individuali,
società di ogni tipo ed associazioni professionali)
Dott. Mario Alfa
domicilio fiscale in ... Via ...
studio in ... Via ...
codice fiscale ...
partita Iva ...
Parcella N. ... del ...
Egr. Dott.
GUIDO BETA
Via ...
MILANO
P. Iva (dato non obbligatorio, sebbene si
ritiene necessario conoscerlo ed annotarlo se
non viene indicato sulla parcella)
Contributo professionale per il periodo
come da lettera accordo in data ... Euro 500,00
Contributo integrativo di previdenza 2% Euro 10,00
Totale Imponibile Iva Euro 510,00
Iva 20% Euro 102,00
TOTALE Euro 612,00
a detrarre:
Ritenuta d’acconto 20% calcolata su € 500,00 Euro 100,00
TOTALE NETTO DA PAGARE Euro 512,00
(Da “La Settimana Veterinaria” n° 193 del 11/11/1998)
FAC-SIMILE DI PARCELLA EMESSA DAL PROFESSIONISTA, CON “IVA AD ESIGIBILITA’ IMMEDIATA”, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 6 DEL D.P.R. 633/72
(in particolare nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, di istituti universitari, di Aziende
Sanitarie Locali, di enti pubblici territoriali cioè Comuni, Province, Regioni)
(in questo caso il professionista rinuncia alla facoltà concessa dalla norma di rinviare il pagamento dell’Iva, addebitata in parcella, al momento nel quale riscuoterà effettivamente l’onorario professionale)
Dott. Mario Alfa
domicilio fiscale in ... Via ...
studio in ... Via ...
codice fiscale ...
partita Iva ...
Parcella N. ... del ...
Spett.le
Azienda Sanitaria Locale
Via ...
MILANO
P. Iva (dato non obbligatorio, sebbene si
ritiene necessario conoscerlo ed annotarlo se
non viene indicato sulla parcella)
Prestazioni professionali Euro 500,00
Contributo integrativo di previdenza 2% Euro 10,00
Totale Imponibile Iva Euro 510,00
Iva 20% Euro 102,00
TOTALE Euro 612,00
a detrarre:
Ritenuta d’acconto 20% calcolata su € 500,00 Euro 100,00
TOTALE NETTO DA PAGARE Euro 512,00
IVA ad esigibilità immediata ex articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/72
(Da “La Settimana Veterinaria” n° 193 del 11/11/1998)
FAC-SIMILE DI PARCELLA EMESSA DAL PROFESSIONISTA, CON “IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA”, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 6 DEL D.P.R. 633/72
(in particolare nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, di istituti universitari, di Aziende
Sanitarie Locali, di enti pubblici territoriali cioè Comuni, Province, Regioni)
Dott. Mario Alfa
domicilio fiscale in ... Via ...
studio in ... Via ...
codice fiscale ...
partita Iva ...
Parcella N. ... del ...
Spett.le
Azienda Sanitaria Locale
Via ...
MILANO
P. Iva (dato non obbligatorio, sebbene si
ritiene necessario conoscerlo ed annotarlo se
non viene indicato sulla parcella)
Prestazioni professionali Euro 500,00
Contributo integrativo di previdenza 2% Euro 10,00
Totale Imponibile Iva Euro 510,00
Iva 20% Euro 102,00
TOTALE Euro 612,00
a detrarre:
Ritenuta d’acconto 20% calcolata su € 500,00 Euro 100,00
TOTALE NETTO DA PAGARE Euro 512,00
IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.P.R. 26/10/1972 n. 633