Movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia

(da 30giorni n. 8/agosto 2010)

 

Per "animali da compagnia" si intendono: cani, gatti, furetti, invertebrati esclusi api e crostacei, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli di tutte le specie esclusi quelli da reddito, mammiferi roditori, conigli domestici; accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assuma la responsabilità per conto del proprietario; non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.

 

Movimenti tra Stati membri

Cani, gatti e furetti devono:

- essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip a norma ISO 11784 o 11785

- essere muniti di passaporto conforme alla Decisione della Commissione del 26/11/03 (2003/803/CE).

 

PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA: include informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica e sullo stato sanitario degli animali. Inoltre include la certificazione di altre vaccinazioni, anche se non richieste dal reg. 998/2003, in modo da fornire tutte le informazioni necessarie in relazione allo stato sanitario dell'animale. Comprende anche una sezione relativa agli esami clinici ed alla legalizzazione; la compilazione di queste sezioni permette l'utilizzo del passaporto anche per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità. La sezione relativa al test sierologico antirabbico deve essere compilata per le movimentazioni verso Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta, e prima della movimentazione per taluni paesi extra comunitari, quando è prevista la successiva reintroduzione dell'animale.

Analogamente devono essere compilate le sezioni relative ai trattamenti contro l'Echinococco e contro le zecche, per le movimentazioni verso quei Paesi che le richiedono. Il passaporto deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio ed in lingua inglese.

Sulla copertina deve essere stampato il numero del passaporto, che è costituito dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico. Il passaporto deve essere rilasciato da un Veterinario abilitato dall'autorità competente e deve attestare l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

 

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI SOTTO I 3 MESI NON VACCINATI: gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare i movimenti di cani, gatti e furetti di meno di 3 mesi, non vaccinati. Tali animali comunque devono essere muniti di passaporto e aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione, o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. In Italia, l'introduzione di animali sotto i 3 mesi non vaccinati, sia in provenienza dagli altri Paesi membri che dai Paesi terzi, non è autorizzata.

 

Per quanto concerne l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia di cani, gatti e furetti, il regolamento 998/2003 fa riferimento, in relazione all'età minima richiesta per tale vaccinazione, alle raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini, nell'ambito delle procedure di registrazione del farmaco. In linea di massima, le istruzioni fornite dalle case produttrici precisano che l'età minima x sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi. La vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo la prima vaccinazione e dalla data di nuova vaccinazione se si tratta di un richiamo somministrato nel corso del periodo di validità del vaccino precedente.

Animali di età inferiore ai 3 mesi ma vaccinati con vaccini autorizzati x tale utilizzo possono essere movimentati e introdotti nel territorio nazionale, ciò ovviamente dopo che siano comunque trascorsi 21 giorni a far data dal completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche del vaccino (eventuale richiamo della vaccinazione).

 

MOVIMENTAZIONI VERSO IRLANDA, MALTA, REGNO UNITO E SVEZIA: l'introduzione di cani, gatti e furetti è subordinato all'osservanza dei seguenti requisiti:

Gli animali di meno di 3 mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente x casi specifici, non possono essere introdotti in questi Paesi.

Per l'introduzione in Irlanda, Regno Unito e Malta viene richiesto anche l'avvenuto trattamento dell'animale nei confronti dell'echinococco e delle zecche 24-48 ore prima dell'ingresso, da riportare nelle apposite sezioni del passaporto.

Per la Svezia il trattamento per l'echinococco deve essere fatto nei 10 giorni precedenti.

I laboratori riconosciuti in Italia sono:

 

MOVIMENTAZIONI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI (Andorra, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Argentina, Aruba, Australia, BahraiN, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati arabi uniti, Federazione russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole Falklands (Regno Unito), Isole vergini britanniche, Liechtenstein, Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia francese (Francia), Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, Sant'Elena, Singapore, Stati Uniti d'America, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Vaticano, Wallis e Futuna (Francia)): sono equiparabili per condizioni sanitarie ai paesi CE.

Per recarsi in questi paesi è indispensabile informarsi su eventuali requisiti, diversi da quelli previsti dalla CE, richiesti dai paesi equiparati alla CE per l'introduzione di cani, gatti e furetti.

Cani, gatti e furetti provenienti da questi paesi possono quindi essere introdotti sul territorio della CE purché: siano identificati con microchip o (fino al 03/07/2012) con tatuaggio leggibile, abbiano età superiore a 3 mesi, siano vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni, abbiano passaporto o certificazione equivalente emesso dall'autorità sanitaria competente.

 

PAESI EXTRA CE NON ARMONIZZATI: per recarsi nei paesi extra CE diversi da quelli elencati sopra, è necessario chiedere ai Consolati/Ambasciate le specifiche esigenze.

Per tornare nei Paesi CE da paesi extra CE è necessario che cane, gatto, furetto: siano identificati con microchip o, fino al 03/07/2012, con tatuaggio leggibile; abbiano età superiore a 3 mesi, siano vaccinati contro la rabbia, abbiano fatto un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati), abbiano il passaporto emesso dalla ASL con registrazione data prelievo, esito e legalizzazione.

Per l'introduzione di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi non armonizzati, oltre ai sopra riportati requisiti, è necessario che siano trascorsi 3 mesi dal momento del prelievo per la valutazione del titolo anticorpale.

Nel caso sia necessario richiedere una deroga per l'importazione, è necessario che il proprietario la indirizzi al Ministero della Salute.

Il Ministero richiede formale assenso all'ASL ed il Posto di Ispezione Frontaliero avvisa l'ASL dell'arrivo dell'animale che deve essere posto sotto sequestro domiciliare. La fine del sequestro deve essere comunicata dall'ASL al Ministero della Salute.

 

Proprietari di cani o gatti che si recano in modo definitivo in Paesi extracomunitari (es. Brasile, Equador): è richiesta una generica documentazione comprovante lo stato sanitario dell'animale e la vaccinazione antirabbica in corso di validità. Il veterinario può utilizzare tuttora il "Certificato sanitario per l'importazione e il transito in Italia di animali al seguito del proprietario" (Decreto Ministeriale 10/04/1969).

 

 

PET PASSPORT, IL REGNO UNITO REVOCA LA QUARANTENA

Da ANMVIOGGI 09-01-2012

Storica decisione del Regno Unito: dal 1° gennaio i proprietari che vogliono entrare nel Paese con cani e gatti, non dovranno più sottoporli ai 6 mesi di quarantena. Secondo un comunicato del Defra ''non è più necessario imporre la quarantena, una pratica che risale all'Ottocento, grazie ai progressi fatti nel campo dei vaccini contro la rabbia e altri trattamenti veterinari''. L'ingresso sarà più economico e più facile, grazie all'armonizzazione normativa a cui si adegua il Regno Unito da quest'anno. Bastera' che gli animali da compagnia, provenienti dall'Unione Europea e da una lista di Paesi che comprendono Stati Uniti e Australia, siano in regola con la vaccinazione, il microchip e gli altri trattamenti previsti dal Pet Travel Scheme. Resterà obbligatorio un arco di tempo di 21 giorni tra giorno del vaccino e l'ingresso in Gran Bretagna.Per altri Paesi come India, Brasile e Sud Africa resta obbligatorio l'esame del sangue e una quarantena ridotta a 3 mesi. L'introduzione delle nuove norme incoraggerà i flussi turistici. Al momento soltanto 100.000 britannici all'anno affrontano il complesso iter legale per riportare un animale in Gran Bretagna dopo una vacanza all'estero. Il Defra ha stimato consistenti risparmi per i proprietari sollevati dai costi della quarantena.

 

 

PET PASSPORT: DAL 4 LUGLIO SOLO MICROCHIP

Fonte: http://europa.eu/travel/pets/index_it.htm

Dal 4 luglio 2011 tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano al seguito dei proprietari verso l'Europa o all'interno del territorio comunitario devono essere identificati mediante microchip. Lo prevede il Regolamento 998/2003. La data del 4 luglio segna la fine di un periodo di transizione durato 8 anni, durante il quale sia il tatuaggio che il microchip erano accettati come strumento di identificazione per questi animali.

Gli animali tatuati prima del 3 luglio 2011 devono essere sottoposti a nuova identificazione? La DGSanco aveva chiarito già nel dicembre 2010 che, in presenza di un tatuaggio chiaramente leggibile per il quale è dimostrabile che è stato eseguito prima del 3/07/11, l'animale si considera correttamente identificato.

Dunque viaggiare con un cane o con un gatto è ora molto più semplice con il nuovo passaporto europeo per gli animali domestici, disponibile presso qualsiasi veterinario. Tutti i cani e gatti dovranno essere muniti di un passaporto contenente informazioni dettagliate, che attestino l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità. Fino alla fine del 2011 Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia richiedono anche un test per verificare l’efficacia della vaccinazione effettuata.

Inoltre, sempre fino alla fine del 2011, per l’ingresso in Irlanda, a Malta e nel Regno Unito sono richiesti il trattamento contro le zecche e il trattamento contro la tenia. Finlandia e Svezia richiedono il trattamento contro la tenia. L'animale deve essere identificato mediante un microchip elettronico. Fino al 3 luglio 2011 verrà accettato anche un tatuaggio chiaramente leggibile, eccezion fatta per Irlanda, Malta e Regno Unito, dove è già richiesto il microchip.

 

 

ulteriori informazioni e aggiornamenti: sito del Ministero

 

ved. anche schema riassuntivo (pubblicato su Settimana Veterinaria n. 731/16.03.2011)

 

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