Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea

Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni:

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

I laboratori riconosciuti in Italia sono:

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.

Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 (2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali“; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

 

 

Il passaporto ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto: codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:

Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.

Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi terzi.

 

Trasponditore ( microchip )

Tutti i cani, gatti e furetti che devono essere movimentati in ambito Comunitario devono essere identificati tramite applicazione di microchip.

Durante un periodo di transizione di 8 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque va riportato sul passaporto, potranno essere movimentati nei paesi Comunitari anche senza microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda l’identificazione con microchip.

Microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell’animale. A tale proposito si raccomanda che venga usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO 11785.

Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto).

Il numero di microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verrà specificato anche data di impianto e localizzazione del microchip.

 

(Dal sito del Ministero della Salute)

 

 

PET PASSPORT, REQUISITI AGGIUNTIVI IN 5 PAESI

Da Notizie ANMVI 15-03-2010

Il Parlamento Europeo ha accolto la proposta della Commissione di mantenere fino al 31 dicembre 2011 le misure transitorie per i cani, i gatti e i furetti che viaggiano con i proprietari verso Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia, e Regno Unito. Tali misure transitorie autorizzano questi 5 Paesi membri a richiedere precauzioni sanitarie aggiuntive. Infatti, per proteggersi dal rischio di introdurre e diffondere malattie non presenti sul loro territorio, Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia, e Regno Unito possono richiedere che gli animali in ingresso nel loro territorio dimostrino ulteriori garanzie sanitarie: obbligo del test sierologico antirabbico (Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito) e misure specifiche contro l'echinococcosi (Finlandia, Malta, Svezia, Irlanda e Regno Unito) e le zecche (Irlanda, Malta e Regno Unito).

 

 

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