PET CORNER

 

 

Inserimento 3° comma art. 52 Codice Deontologico:

Il medico veterinario può cedere ai propri clienti prodotti attinenti alla salute ed al benessere degli animali in cura. Detta attività va comunque svolta in forma diretta e non può essere pubblicizzata. E’ vietata l’esposizione dei prodotti.

 

 

PET CORNER E DEONTOLOGIA

Dalla Circolare FNOVI 7/2007 del 28/06/07:

La Fnovi è stata recentemente raggiunta da numerose richieste di chiarimenti in ordine al rapporto esistente tra l’attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni vet. offerte, nota come “pet corner”, e la novellata formulazione del Codice Deontologico.

Premessa la cornice deontologica che regola il fondamentale principio x cui è vietato svolgere altre attività se a causa di ciò può risultare compromessa, perchè limitata e influenzata, l’indipendenza intellettuale del vet. nell’espletamento della propria attività professionale, risulta agevole osservare che il pet corner altro non può essere che uno spazio circoscritto all’interno di una struttura vet. dedicato alla dispensazione, ai propri clienti di prodotti di supporto all’attività sanitaria, come articoli di parafarmaco, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute umana.

La necessità di dispensazione di tali prodotti può derivare dalla convenienza ad arricchire il rapporto clinico tra vet., cliente ed animale, concretizzandosi detta attività in un perfezionamento della prestazione sanitaria che si accresce della cessione di prodotti connessi alla salute animale; quindi è un servizio accessorio a quello strettamente professionale offerto dal vet. alla propria clientela e consistente nella cessione di beni inerenti la salute animale.

L’accessorietà di questa attività trova conferma anche nella posizione assunta in argomento dal Ministero delle Finanze che, dopo l’emanazione del Decreto sul farmaco n. 306/2001 (in virtù del quale risultava evidente che la cessione di un medicinale era assolutamente accessoria e dipendente dalla prestazione professionale), ha ritenuto che anche il pet corner si configurasse come attività accessoria e dipendente dalla prestazione professionale (una prestazione di servizio o una consegna di beni, quando è accessoria ad un’altra cessione o ad un’altra prestazione, sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell’operazione principale: quindi non solo rientra nello stesso imponile, ma attrae la stessa aliquota).

Dal punto di vista deontologico quindi, nulla osta all’attivazione del pet corner nelle strutture vet., ma la circostanza non potrà in alcun modo essere pubblicizzata essendo un completamento del servizio e non una “caratteristica del servizio” nel senso espresso dal Decreto Bersani; né i prodotti potranno essere esposti essendo l’esposizione al pubblico circostanza prettamente caratterizzante un’attività commerciale.

La realizzazione del pet corner ha frequentemente incontrato notevoli difficoltà di tipo burocratico ed organizzativo, legate alle diverse interpretazioni che i Comuni hanno adottato sull’applicabilità a questa attività delle regole dettate in materia di commercio; a fronte di illuminate soluzioni amministrative, altri Comuni hanno richiesto il rispetto di specifici adempimenti (ad. es. cambio di destinazione d’uso dei locali, metratura minima, licenza apposita x gli alimenti x animali, iscrizione alle camere di commercio, registratori di cassa, ecc.). Pertanto, se in nome del rispetto dei regolamenti comunali applicabili sul territorio, risultasse inevitabile x i vet. cambiare radicalmente l’approccio a questa attività tanto da doverla trasformare da “accessoria”, nel senso finora illustrato, ad “autonoma attività di natura commerciale”, allora non sarebbe in questo caso legittimo continuare a parlare di pet corner.

Anzi, in quest’ultimo caso, entrerebbero in gioco anche le regole dettate dall’accordo Stato-Regioni sulle strutture sanitarie - come recepite dalle singole regioni - prima fra tutte quella che detta la necessità che le strutture sanitarie non abbiano aree in comune con altro tipo di attività.

La Federazione ribadisce che vigilerà affinché l’attività dei propri iscritti non si trasformi da attività clinico-professionale in un’attività di tipo prettamente commerciale.

 

 

Circolare FNOVI 6/2003 del 03/02/03:

La cessione da parte del vet. dei prodotti di supporto all’attività sanitaria (come articoli di parafarmaco, diete alimentari e attrezzature connesse alla salute animale) non può essere considerata un atto di commercio o espressione di un’attività imprenditoriale ad hoc e non è dunque assoggettabile, a fini contabili o fiscali, al regime proprio dell’attività commerciale.

Infatti detta cessione ha finalità curativa e terapeutica degli animali che il veterinario ha in cura presso di lui ed è circondata da limitazioni assolutamente incompatibili con l’esercizio di un’attività commerciale propriamente detta; aggiungasi che l’attività professionale del veterinario, al pari di ogni altra attività di professionista intellettuale, non può costituire oggetto di impresa x espressa volontà del legislatore (art. 2238 C.C.).

Pertanto la cessione da parte del veterinario dei prodotti di cui all’art. 52 del Codice Deontologico, avendo i connotati della prestazione veterinaria, va assoggettata al regime proprio delle prestazioni intellettuali (artt. 2229 e seg. del C.C.), con l’ulteriore conseguenza che l’ammontare della cessione sarà parcellata, come ogni altra prestazione veterinaria e quindi assoggettata all’VA nonché al contributo 2% ENPAV.

Pertanto la FNOVI ha ritenuto che l’attività del pet corner, x quanto facoltativa, debba configurarsi come intrinseca all’attività professionale, costituendone un servizio accessorio.

Il Ministero dell’Industria e del Commercio, interpellato dalla FNOVI, non è stato in grado di trovare un appiglio normativo x inquadrare questa tipologia di attività nella normativa vigente, mentre il Comune di Bologna ha risolto il problema ritenendo che negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie un’attività di vendita svolta in modo occasionale e marginale rispetto alla prestazione professionale che qualifica queste strutture sia consentita nell’ambito stesso dell’autorizzazione relativa all’ambulatorio o alla clinica veterinaria, pertanto ha ritenuto questa tipologia di vendita esclusa dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 114/1998 in materia di commercio.

L’esempio di Bologna è già stato seguito anche da altri comuni e la Regione Lombardia sta predisponendo una norma a valenza regionale.

Con l’autorizzazione di questo “servizio accessorio” alla professione veterinaria, la FNOVI non intende in alcun modo avallare (permettere/consentire) la trasformazione dell’attività clinico-professionale del veterinario in un’attività di tipo prettamente commerciale.

Occorre tenere ben presente che questa attività non dovrà mai essere equiparata a quelle che necessitano di apposita licenza commerciale, ma individuata solo ed esclusivamente come “servizio accessorio”.

 

 

Un veterinario intende cedere ai propri clienti prodotti attinenti alla salute ed al benessere degli animali che ha in cura; x tale vendita di beni deve rilasciare lo scontrino fiscale e quindi è obbligato ad installare il registratore di cassa?

Da “La Settimana Veterinaria” n° 341/2002, pag. 29:

Il veterinario non può essere assimilato, anche da un punto di vista fiscale, ad un commerciante al minuto e pertanto non deve emettere lo scontrino x le cessioni dei prodotti attinenti alla salute ed al benessere degli animali in cura, ma deve invece emettere una parcella x ogni cessione di beni; in tale parcella il veterinario deve indicare tutti i beni che hanno costituito l’oggetto della vendita.

 

 

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