RIFIUTI SANITARI

 

 

Le attività medico professionali svolte non in forma di impresa, quali sono la maggioranza delle prestazioni effettuate dai Veterinari, sono esonerate dalla presentazione del M.U.D. e dalla registrazione dei rifiuti prodotti sul registro di carico e scarico rifiuti.

 

Quindi l’obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al catasto (M.U.D.) riguarda solo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti:

a)   da Enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che  erogano prestazioni sanitarie;

b)   da attività sanitarie erogate da professionisti nell’ambito di un’organizzazione d’impresa (ad esempio, cliniche, poliambulatori, ecc.).

 

L’attività svolta dal Medico Veterinario libero professionista è un’attività intellettuale e non un’attività di ente o impresa; pertanto il veterinario, che svolge attività in conto proprio o associato ad altri medici professionisti, non è tenuto a tali adempimenti (se non è Ente o Impresa).

Permangono gli obblighi inerenti il formulario di trasporto dei rifiuti di cui all’art. 15 del D.L.vo 22/97.

 

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi allo scrivente Ordine, che provvederà poi ad informarsi a chi di competenza per fornire le risposte ai quesiti sottoposti.

 

 

Da Circolare FNOVI n° 3 del 13.03.2008

RIFIUTI PERICOLOSI: adempimenti di competenza dei veterinari

È entrato in vigore lo scorso 13 febbraio il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, il secondo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale e la Federazione ha diffuso una nota con la finalità di offrire chiarimenti in ordine agli adempimenti di competenza dei medici veterinari.
In particolare si legge che “il D. Lgs. n. 4/2008 ha lasciato immutata la disciplina relativa ai soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e a compilare annualmente (entro il 30 aprile) il MUD. Pertanto il veterinario che esercita la professione intellettuale in forma di impresa ai sensi dell'art. 2238 del Codice Civile è tenuto ad entrambi gli oneri, mentre il veterinario la cui attività non è configurabile come impresa non è tenuto alla presentazione del MUD e assolve alla tenuta del registro con la semplice conservazione – per 5 anni – dei formulari di identificazione dei rifiuti in ordine cronologico”.
Solo per le imprese è stato reintrodotto l’obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, da effettuarsi presso le Camere di Commercio e non più presso l’Agenzia delle Entrate.

 

 

* Da lettera Fnovi del 29/04/08: La distinzione tra lavoro autonomo ed esercizio di impresa risiede essenzialmente nelle modalità con cui l’opera o il servizio sono resi; x il Codice Civile l’imprenditore è colui che esercita l’impresa, ossia colui il quale è in grado di organizzare un’attività finalizzata alla produzione di beni e servizi; pertanto nell’esercizio dell’impresa è fondamentale il requisito dell’organizzazione di mezzi, cioè dell’esistenza di un’impresa (es. il medico che gestisce una casa di cura, oltre che professionista intellettuale, può anche essere considerato imprenditore).

Nell’attività professionale il rapporto tra committente e prestatore è basato essenzialmente sull’intuitus personae; non è richiesta organizzazione di mezzi, in quanto l’elemento fondamentale è il lavoro personale del prestatore d’opera.

Pertanto la distinzione del lavoro autonomo rispetto all’esercizio di impresa va individuata in relazione ai modi con i quali l’opera o il servizio vengono resi. La funzione imprenditoriale, che consiste nell’esercizio di un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, si desume essenzialmente dalla forma organizzata che deve caratterizzare l’esercizio dell’attività produttiva; invece l’attività di lavoro autonomo si svincola da qualsiasi tipo di organizzazione, fondandosi sul lavoro personale del prestatore d’opera.

Il corretto inquadramento dell’attività svolta è poi particolarmente rilevante ai fini fiscali, essendo differenti i principi posti a base della determinazione dei 2 tipi di reddito, nonché la disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese. Inoltre è diverso anche il trattamento previdenziale.

 

Da Settimana Veterinaria n° 606/30 aprile 2008 pag. 8:

L’art. 2238 del C.C. parla di impresa solo nel caso l’esercizio di professione intellettuale costituisca elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Non è criterio che individui un’impresa il fatto che l’esercizio della professione intellettuale si svolga utilizzando anche sostituti e/o ausiliari. Si possono considerare imprese le attività vet. organizzate in forma societaria (es. cliniche) e quelle tenute all’iscrizione alla Camera di Commercio.

 

Da lettere della Provincia di MN del 13/09/99 e del 05/10/00:

L’attività svolta dal medico l.p. è un’attività intellettuale e non un’attività di impresa.

Pertanto il vet., il dentista ed il medico specialista, che svolgono l’attività in conto proprio o associati ad altri medici professionisti, non sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti ed alla denuncia annuale (MUD).

Permane l’obbligo al produttore di rifiuti della compilazione, qualora i rifiuti superino la quantità di 30 Kg. o litri al giorno, del Formulario di trasporto dei rifiuti, prima di ogni smaltimento, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 22/97:

“Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore

- origine, tipologia e quantità del rifiuto

- impianto di destinazione

- data e percorso dell’istradamento

- nome ed indirizzo del destinatario

Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

I formulari devono essere numerati e vidimati dall’ufficio del registro o dalle C.C.I.A.A. e devono essere annotati sul registro Iva-acquisti; la vidimazione dei formulari è gratuita.”

 

Qualora l’attività medica si configuri giuridicamente come Società oppure il singolo professionista gestisca un’attività economica organizzata ai sensi dell’art. 2082 del C.C. (es. dentista con odontotecnico oppure una clinica privata) l’attività è di impresa o ente e pertanto dovrà ottemperare agli obblighi menzionati (tenuta registri di carico e scarico rifiuti, MUD).

 

 

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