DOSSIER STUPEFACENTI

Da Settimana Veterinaria n° 596/20 feb. 2008

L’uso delle sostanze classificate come stupefacenti in veterinaria è motivato sia da un consolidato impiego di questi farmaci in preanestesia ed anestesia, sia dalla maggiore attenzione che negli ultimi anni è riservata alla terapia del dolore negli animali.

 

NORMATIVA

Gli artt. 10 e 11 del D. L.vo 193/2006 autorizzano il vet., qualora non siano disponibili medicinali autorizzati x una determinata patologia o x evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, ad utilizzare farmaci registrati x un’altra specie animale o, in mancanza anche di questi, un medicinale autorizzato x uso umano.

Questo impiego improprio è consentito anche x gli stupefacenti, x i quali è comunque prevista una normativa particolare, definita nel DPR 309/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che ha integrato la Legge n. 685 del 02/12/1975 e a sua volta è stato integrato da numerose altre normative. Tra queste si citano la Legge 12/2001, la Legge 49/2006 ed il Decreto ministeriale 16/11/07 (Norme concernenti la detenzione e il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano).

In particolare, la Legge 12/2001, oltre a entrare nel merito del trattamento del dolore in medicina umana, prende in considerazione anche il dolore negli animali, coinvolgendo direttamente il vet.

I decreti del Ministero della Salute, emanati a feb. e mar. 2001, hanno poi classificato x uso vet. diversi farmaci già registrati fra le sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il modello di ricetta da utilizzare nella terapia del dolore è stato regolamentato e unificato tra medicina umana e veterinaria con i Decreti ministeriali di maggio 2001, aprile 2003 e marzo 2006; tali Decreti si riferiscono ai medicinali stupefacenti contemplati nella Legge 12/2001.

Il Decreto ministeriale del 16/11/06 chiarisce gli adempimenti relativi ad animali in terapia con farmaci stupefacenti o psicotropi ed al seguito di viaggiatori all’estero, indicando le norme che i viaggiatori devono seguire e rispettare in uscita o in entrata dal territorio nazionale x trasportare medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope; in proposito la normativa precisa: “Per poter trasportare, x il trattamento dei propri animali da compagnia, medicinali stupefacenti psicotropi bisogna essere in possesso di apposita certificazione rilasciata da medico veterinario, con i dati del medico che ha rilasciato la prescrizione e l’identificazione dell’animale cui è destinata e in cui sia riportata la terapia prescritta, la relativa posologia e il quantitativo necessario a coprire la durata della prescrizione nel periodo di permanenza all’estero”.

Quindi si attribuisce anche al vet. la titolarità di questa certificazione x quanto concerne i propri pazienti.

 

TABELLE DI CLASSIFICAZIONE

Il Ministero della Salute stabilisce con proprio decreto l’aggiornamento delle tabelle in cui sono elencate le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a vigilanza e controllo dello stesso Ministero.

In particolare, la Legge 49 (feb. 2006) ha sostituito la vecchia ripartizione delle sostanze suddette in 6 tabelle riducendola a 2 sole tabelle (I e II); la tabella II è stata suddivisa in 5 sottosezioni (dalla lettera A alla E, in funzione della capacità dei farmaci di indurre dipendenza nei pazienti).

 

Tabella I comprende tutte le sostanze suscettibili di uso improprio o abuso:

-      l’oppio e i materiali da cui possono essere estratte sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotica-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute dalla trasformazione chimica di quelle indicate

-      le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante da questa estraibili

-      le sostanze anfetaminiche ad azione eccitante sul Sistema nervoso centrale (SNC)

-      ogni altra sostanza che produca effetti sul SNC e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica

-      gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali

-      la Cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o effetto farmacologico

-      ogni altra pianta i cui principi attivi possano provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute x estrazione o x sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del SNC

 

Nella Tabella II invece sono riportati:

Sezione A:

-      i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi

-      i medicinali di cui all’allegato III-bis al testo unico (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone)

-      i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico x le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica

-      i barbiturici, nonché altre sostanze ad effetti ipnotico sedativo ad essi assimilabili

Sezione B:

-      i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico x le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A

-      i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata di azione

-      le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici e i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono da luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza

Sezione C:

-      le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tab. II sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, x i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica

Sezione D:

-      le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tab. II sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando, x la loro composizione qualitativa e quantitativa e x le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tab. II sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione

-      le composizioni medicinali a uso parenterale a base di benzodiazepine

-      le composizioni di medicinali x uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per 100 in peso espresso come base anidra

Sezione E:

-      Le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tab. II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, x la loro composizione qualitativa e quantitativa e x le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tab. II sezioni A, C o D.

 

Nelle tab. I e II sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri e i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze e ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste.

Tuttavia è ritenuto sufficiente che la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea a identificarla.

Le sostanze e le piante della Tab. I sono soggette alla disciplina della Legge 49/2006 anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

 

farmaci dI interesse veterinario

Nelle diverse sezioni della Tabella II rientrano diversi principi attivi con i relativi farmaci registrati ad uso vet.:

§        sezione A: ketamina e preparazioni medicinali contenenti ketamina, morfina, metadone, fentanyl, ossimorfone, flunidrazepam e buprenorfina (orale e iniettabile), pentobarbital

§        sezione B: sostanze per preparazioni galeniche a base di fenobarbital, pentazocina e diverse altre; preparazioni contenenti butorfanolo e acido gammaidrossibutirrico

§        sezione C: preparazioni contenenti pentazocina, fenobarbitale. In questa sezione ed in particolare x il fenobarbitale, è molto comune l’impiego e la prescrizione ad uso improprio di medicinali ad uso umano. x questo farmaco è previsto un regime di prescrizione con ricetta semplice non ripetibile, mentre la detenzione come scorta è soggetta alla compilazione del registro di carico e scarico. L’approvvigionamento avviene mediante ricetta in triplice copia come x i medicinali delle Sezioni A e B.

§        sezione D: preparazioni con composizioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti associazioni o bassi dosaggi delle sostanze della sezione A, medicinali in forma iniettabile contenenti forme iniettabili di diazepam, lorazepam e midazolam

§        sezione E: preparazioni orali di diazepam e altre benzodiazepine, oltre ad altre sostanze delle sezioni A e B, ma a bassi dosaggi.

 

QUALCHE ECCEZIONE

Tiletamina e zolazepam in associazione, l’analgesico tramadolo, i barbiturici ad azione breve (tiopentale), il propofol (narcotico ad azione breve), la xilazina, l’acepromazina, la medetomidina, la romifidina e il Tanax, per ora non sono contemplati in queste disposizioni.

Per la loro prescrizione e approvvigionamento si segue il normale regime relativo ai farmaci ad uso veterinario.

 

MODALITA’ DI PRESCRIZIONE

Le prescrizioni vet. devono essere effettuate in maniera specifica in funzione della tabella e relativa sezione di riferimento in cui i diversi farmaci sono stati inseriti. Tutte le ricetta hanno validità 30 giorni.

 

1) x i farmaci vet. inseriti nella Tabella II, sezione A:

§     Ricetta: su modello ministeriale distribuito dalle ASL. Il modello di riferimento è presentato nel DM 31-3-2006.

§     Elementi della ricetta: cognome e nome del proprietario dell’animale, specie e razza del paziente, posologia e modalità di somministrazione del farmaco, dati identificativi del veterinario (compreso l’indirizzo e il recapito telefonico), la data, il timbro e la firma del medico.

§     Numero copie: triplice copia a ricalco. Di tali copie, una è conservata dal farmacista, mentre l’originale e una copia rimangono all’assistito. Il veterinario non trattiene nessuna copia.

§     Prescrizione: terapia di durata non superiore a 30 giorni, ad eccezione dei medicinali di cui all’allegato III-bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone), che sono utilizzati x la terapia del dolore severo di origine neoplastica o degenerativa. Con la stessa ricetta si possono prescrivere anche 2 medicinali diversi ovvero lo stesso farmaco, ma con dosaggi differenti.

     Anche per l’approvvigionamento x uso terapeutico urgente dei farmaci elencati nell’all. III bis si usa il modello di ricetta appena descritto. Il vet. deve annotare i trattamenti effettuati in un apposito registro, non soggetto a vidimazione. Questa procedura è indicata x i vet. che utilizzano saltuariamente questi farmaci nelle visite a domicilio, ma non è adatta a chi necessita di approvvigionarsi di scorte da utilizzare in strutture vet. fisse.

§     Adempimenti del farmacista: controllo della regolarità della ricetta, annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente e della data di consegna, apposizione del timbro della farmacia e del prezzo praticato, conservazione di una copia della ricetta x 2 anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti.

 

2) La prescrizione di medicinali inseriti nella Tabella II, sezione B, C e D:

§     Ricetta: semplice non ripetibile

§     Adempimenti del farmacista: conservazione di una copia della ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti x le sezioni B e C; x 6 mesi per lasezione D

 

3) Tabella II sezione E:

§     Ricetta: semplice ripetibile per i medicinali ad uso veterinario e non ripetibile per i medicinali ad uso umano per uso improprio

 

 

APPROVVIGIONAMENTO

I veterinari possono acquistare per esigenze terapeutiche sostanze stupefacenti e psicotrope dai grossisti e in farmacia.

L’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali elencati nella tab. II sez. A, B, C richiede adempimenti di registrazione del carico e dello scarico da effettuare su apposito registro conforme alle disposizioni di legge.

Le sostanze inserite nella Tab. II sez. A, B, C necessitano di una ricetta in triplice copia (senza modulo ufficiale di riferimento). E’ previsto che essi ne facciano una scorta adeguata in rapporto al consumo previsto.

Per i farmaci inseriti nelle sez. D e E è necessaria una normale ricetta vet. in triplice copia x scorte di medicinali.

Il farmacista (o grossista) ne trattiene una copia come documento giustificativo del registro, ne restituisce una al richiedente con il timbro di consegna o spedizione dei  medicinali e trasmette l’altra all’ASL competente x territorio.

 

L’autoprescrizione x scorta è effettuata dal vet. utilizzando una ricetta ordinaria redatta in 3 copie e firmata in calce.

Di queste una resta al vet. corredata di timbro di spedizione della farmacia e deve essere conservata x 2 anni, una resta al farmacista e una viene da questi inviata all’ufficio stupefacenti dell’Asl.

 

 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

La registrazione del carico e dello scarico si fa su apposito registro con pagine numerate e vidimate annualmente dall’Asl, in cui si riportano anche i dati identificativi del vet. curante o del direttore sanitario di struttura.

Ogni pagina del registro deve essere riservata ad una singola specialità farmaceutica, specificandone il nome commerciale e la forma farmaceutica.

La registrazione del carico e scarico deve essere effettuata entro 24 ore dal movimento di medicinali e il registro va conservato x almeno 2 anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.

 

CONSERVAZIONE MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI

Devono essere conservati e custoditi a condizioni idonee di temperatura e umidità, in armadietti chiusi a chiave presso la struttura vet. o presso il domicilio del vet. x coloro che operano a domicilio.

Durante il trasporto questi medicinali devono essere riposti nella borsa chiusa del medico.

Alcune Asl richiedono che a fine anno le strutture vet. (non i singoli veterinari) facciano, al pari delle farmacie, un conteggio delle quantità di medicinali movimentati nell’anno, indicandone quanto è stato acquistato, utilizzato e quanto ne rimane disponibile; in tal caso, è necessaria la vidimazione annuale dei registri.

 

SANZIONI

Le sanzioni amministrative x acquisto in eccedenza di stupefacenti o x contravvenzione delle disposizioni suddette comportano il pagamento di somme comprese tra 100 e 600 euro.

Gli illeciti relativi alla prescrizione, acquisto o utilizzo di tali sostanze comportano sanzioni penali in caso di provato uso personale illecito o spaccio delle stesse a tossicodipendenti.

 

NOVITA’ X I FARMACI AD USO VETERINARIO

Il Decreto del 17/12/2007 del Ministero della Salute ha dato attuazione all’art. 89 del Codice del farmaco veterinario (D. L.vo 193 del 06/04/2006 “Attuazione della direttiva 2004/28/Ce recante codice comunitario dei medicinali veterinari”).

Dal 1 gen. 2008 le confezioni di medicinali vet. dovranno riportare un codice a barre a lettura ottica x consentirne la tracciabilità.

Il codice, stampato direttamente sulla confezione del medicinale o applicato con adesivo non rimovibile a cura del fabbricante, deve riportare le informazioni relative all’identificazione precisa del medicinale, alla data di scadenza e al n° del lotto di fabbricazione.

Per i medicinali che richiedono la conservazione a temperatura di congelamento, il codice a barre è applicato all’esterno della confezione.

E’ comunque sempre obbligatorio indicare su ogni singola confezione di medicinale ad uso vet. il numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio.

 

UN DECALOGO X L’USO CORRETTO DEGLI STUPEFACENTI

Da Notizie ANMVI 05-02-2010

La normativa vigente (DPR 309/90 e successive modifiche) punisce con sanzioni penali gli errori e le inadempienze nella gestione e registrazione degli stupefacenti. Ogni infrazione riscontrata dagli organi di controllo (NAS, ASL) comporta automaticamente una denuncia alla Procura della Repubblica ed il giudice ha poi la facoltà di convertire la sanzione da penale ad amministrativa se verrà riconosciuta la buona fede. In ogni caso l'infrazione comporta un notevole disagio ed un esborso di denaro (sanzione amministrativa minima di 3.000 euro).

Ecco un decalogo per l'uso corretto degli stupefacenti.

1. Gli stupefacenti più comunemente utilizzati nella clinica degli animali da compagnia sono: ketamina, morfina, metadone, fentanyl, butorfonalo (Dolorex, Nargesic), buprenorfina (Temgesic), pentobarbital (Euthatal), fenobarbitale (Gardenale), pentazocina (Talwin).
2. Per il loro acquisto deve essere utilizzata una ricetta bianca in tre copie, con numerazione progressiva per ogni anno, di cui due sono trattenute dalla farmacia ed una deve essere conservata nel proprio registro con il timbro di spedizione della farmacia. Quantità e dosaggi non devono essere necessariamente scritti in tutte lettere. Le quantità acquistate devono essere adeguate alle necessità della struttura veterinaria.
3. Il carico e lo scarico degli stupefacenti deve essere registrato su un apposito Registro (Buffetti per medici, codice 331701100) intestato alla struttura veterinaria con individuazione del direttore sanitario che ne risponde della corretta tenuta.
4. Il registro di carico e scarico deve essere preventivamente vidimato dal Sindaco o da chi da lui delegato. Se il registro non viene completato entro l'anno da quando è stato vidimato, occorre ripresentarlo annualmente prima della scadenza per una verifica e nuova vidimazione.
5. Sul registro deve essere annotato il carico di ogni acquisto, entro 24 ore, dedicando una pagina per ogni farmaco.
6. Lo scarico deve essere effettuato registrando entro le 24 ore la dose utilizzata, la razza del cane, il motivo dell'impiego, il nome e cognome del proprietario con relativo indirizzo.
7. Dopo ogni impiego registrare anche la giacenza di ciascun medicinale e verificarne la corrispondenza con i medicinali effettivamente rimasti nell'armadio. In caso di verifica è opportuno far presente se sono stati utilizzati nella giornata dei medicinali stupefacenti non ancora registrati prima che venga contestata un'eventuale incongruenza nella giacenza.
8. Conservare i medicinali stupefacenti in un armadio non asportabile (fissato alla parete) e chiuso a chiave. La chiave non deve essere lasciata nella serratura, né accessibile ad estranei.
9. Per i medicinali stupefacenti confezionati in flaconi multidose occorre scrivere sul flacone la data di inizio del flacone ed utilizzarne il contenuto fino ad un massimo di 28 giorni.
10. Per lo smaltimento di flaconi non consumati entro i 28 giorni e per medicinali stupefacenti scaduti occorre richiedere l'intervento dell'Ufficio Farmaceutico della propria ASL. Nell'attesa dello smaltimento deve essere chiaramente indicato sulla confezione che il medicinale è scaduto e va comunque conservato nell'armadio chiuso.

 

 

QUESITI SUGLI STUPEFACENTI

Da Professione Veterinaria n° 6/febbraio 2010

Letto il decalogo per l’utilizzo degli stupefacenti (P.V. 5/2010 e nelle News del 20/02/10), un veterinario chiede:

Il Fenobarbitale (luminale in fiale) è uno stupefacente?

Per quanto riguarda i medicinali stupefacenti confezionati in flaconi multi dose (es. Dolorex e Imalgene), mi risulta che possono essere utilizzati fino alla scadenza della confezione e non 28 giorni come riporta il decalogo.

Inoltre, si deve indicare la data di apertura del flacone?

Risponde il dr. Aldo Vezzoni: per quanto riguarda il fenobarbitale, questo medicinale è compreso nella Tabella II sez. C, dove è prevista la prescrizione al paziente su normale ricetta bianca non ripetibile, ma per l’uso negli ambulatori e cliniche è richiesto l’approvvigionamento e la registrazione di carico e scarico al pari degli stupefacenti della sezione B.

Per quanto riguarda la scadenza dei flaconi multidose una volta iniziati, questa è prescritta dall’Autorizzazione all’Immissione in Commercio ed è riportata sul foglietto illustrativo di ciascun farmaco in confezione multi dose, se non prescritto diversamente in maniera più restrittiva (ad es. il Diuren 1% flacone multidose deve essere utilizzato tutto subito una volta aperto).

 

FIALA NON COMPLETAMENTE UTILIZZATA: COME DISFARSI DEGLI STUPEFACENTI

Da Professione Veterinaria n° 11/marzo 2010

La fiala è una preparazione che deve essere utilizzata nel momento dell’apertura. Qualora così non sia, diventa medicinale non utilizzabile e deve essere smaltito secondo le procedure indicate dalla normativa. Qualora il veterinario si trovi nella situazione di disfarsi di medicinali stupefacenti e psicotropi in quanto scaduti o inutilizzabili (ad es. il flacone di vetro che li conteneva si è rotto) egli non dovrà seguire le disposizioni specifiche relative ai rifiuti in generale ed ai rifiuti sanitari in particolare. Tale normativa infatti rimanda in proposito al DPR 309/1990 che quindi rappresenta la norma di riferimento anche in questa fattispecie. Il veterinario quindi non dovrà conferire i medicinali stupefacenti e psicotropi da smaltire al gestore autorizzato a cui affida i rifiuti sanitari di altre tipologie, ma invece dovrà fare capo al Servizio farmaceutico dell’ASL competente per territorio.

Dopo aver recuperato i medicinali da smaltire (nel caso di rottura di flaconi, a scopo probatorio si dovrà sempre aver cura di recuperare il farmaco con una siringa e di inserirlo insieme ai frammenti del flacone in una busta sigillata) bisognerà quindi contattare il suddetto Servizio, che provvederà a nominare il veterinario responsabile, custode dei medicinali. Questi dovrà custodire i medicinali inutilizzabili con le stesse modalità degli altri medicinali stupefacenti e psicotropi, collocandoli tuttavia in modo da poterli ben distinguere dagli altri.

Si sottolinea che a questo punto dell’iter i medicinali, qualora siano compresi tra quelli per cui vige l’obbligo di registrazione, dovranno ancora risultare in carico sul registro. Entro un tempo variabile, il Servizio farmaceutico dell’Asl contatterà il veterinario x accordarsi sulle modalità di consegna dei medicinali da smaltire. All’atto della consegna, che dovrà avvenire alla presenza di un rappresentante delle Forze dell’ordine, sarà redatto un verbale che per i medicinali soggetti a registrazione dovrà essere allegato al registro di carico e scarico al fine di permettere, solo a questo punto, di annotare lo scarico dei quantitativi.

 

STUPEFACENTI: AGGIORNATE LE TABELLE

Da Notizie ANMVI 07-04-2010

Il 3 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute 31/03/10: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al D.P.R. n. 309 del 9/10/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico".

Il DM che aggiorna le tabelle stupefacenti ha tra le novità più importanti per il paziente in terapia antidolorifica la semplificazione di accesso ai farmaci oppiacei grazie all'eliminazione del ricettario speciale. Un iter più agevole per tutti, dal medico al farmacista, con l'obiettivo finale del servizio al paziente.

"Questo decreto- chiarisce Giorgio Neri, consulente ANMVI per il farmaco veterinario- in realtà non apporta alcuna novità alla normativa previgente in quanto non fa altro che dare seguito al disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza 16 giugno 2009, integrata e modificata con ordinanze 2/7/09 e 8/10/09: "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", recependo la norma stessa e rendendone così di fatto le previsioni a tempo indeterminato".

"Pertanto - prosegue Neri- a norma del decreto in questione trovano definitiva collocazione nella tabella II sezione D i medicinali a base delle sostanze di cui alla tab. III bis individuate nelle "Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone" e le "Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina", che quindi in caso di terapia del dolore severo saranno prescrivibili con ricetta non ripetibile in copia semplice e il cui approvvigionamento e utilizzo non sarà necessario riportare nel registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi".

 

STUPEFACENTI, AGGIORNATE LE TABELLE DEL TESTO UNICO

Da Notizie ANMVI 28-06-2010

Con due nuovi decreti, il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, relative a composizioni medicinali disciplinate dal D.P.R. 09/10/1990, n. 309 (Testo Unico).

Il Testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in 2 tabelle: nella tabella I sono indicate le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso; in tab. II sono inserite le sostanze che hanno attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia. Con il decreto 16 giugno 2010 vengono inserite nella Tabella 1 le sostanze denominate JWH-018, JWH-073 (cannabinoidi sintetici contenuti in quantità variabile all'interno di prodotti, denominati n-Joy e Spice, venduti quali profumatori d'ambiente nei cosiddetti Smartshop o tramite Internet). Lo stesso decreto aggiorna la tab. 1 con l'inserimento del Mefedrone (altra sostanza psicoattive considerata pericolosa per la salute).

Il decreto 11 giugno 2010 riguarda invece lo steroide anabolizzante nandrolone. Il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole all'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nella tabella II, sezione A del testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire la sostanza nandrolone anche nella tabella I del Testo Unico.

 

REGISTRO STUPEFACENTI E CAMBIO TITOLARE

Da Notizie ANMVI 31-08-2010

In base al DPR n. 309/90 (Testo Unico degli stupefacenti), i direttori sanitari e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie conservano il registro speciale per 2 anni dal giorno dell'ultima registrazione. I registri di carico e scarico decaduti devono essere conservati fino alla loro scadenza e tenuti a disposizione delle autorità di controllo. Il Testo Unico non contiene invece previsioni in caso di passaggio di titolarità.

La Direzione Generale della Sanità Animale è intervenuta con una nota del 5 agosto scorso in cui "ritiene che la responsabilità di tali documenti, essendo dalla legge attribuita ad una persona fisica, sia esclusivamente personale e quindi non cedibile. Pur in assenza di una specifica previsione normativa, non appare congruo affidare quindi la responsabilità della conservazione di tali documenti ad un soggetto che non ne è giuridicamente responsabile.

Neppure appare giustificata la prassi che il titolare uscente conservi tale documentazione presso il proprio domicilio, rendendone difficoltosa un’eventuale consultazione agli organi di vigilanza. Ai fini della verifica si ritiene corretta la possibilità di redigere un verbale di ritiro della documentazione con contestuale certificazione delle giacenze, da conservarsi da parte del cedente e del subentrante. Sarà cura del veterinario cedente provvedere alla chiusura del registro con l'indicazione delle giacenze finali".

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento in entrata e in uscita dalle stesse sostanze o medicinali.

Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'ASL o da un suo delegato, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

 

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