PUBBLICITA’ SANITARIA
Decreto Legge 4 luglio 2006 (Bersani), in vigore dal 4/7/06 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248
In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
DA NOTIZIE ANMVI 05/09/06:
Il Decreto Bersani, definitivamente convertito in legge dello Stato, non ha cancellato i compiti di vigilanza degli ordini professionali. Lo conferma una circolare interpretativa della FNOVI, firmata dal Presidente Gaetano Penocchio e diramata oggi a tutti gli Ordini Provinciali.
Pubblicità sanitaria – sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che vietavano, anche parzialmente, la pubblicità informativa di titoli, specializzazioni professionali ed è stata introdotta la possibilità di pubblicizzare le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine. E’ evidente però che l’abrogazione delle disposizioni di divieto non è presupposto in sé sufficiente per consentire qualsiasi contenuto e forma dei messaggi pubblicitari. Ovvero l’abolizione dei divieti non rende automaticamente possibili tutte le fattispecie non regolamentate, per le quali si rende necessaria una specifica disciplina e ciò anche alla luce del ruolo di vigilanza previsto in capo agli Ordini professionali sulla veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa. Con le previsioni della deontologia potranno perseguirsi i contenuti e gli strumenti pubblicitari che non risulteranno caratterizzati da verità e trasparenza.
NORMATIVA PRECEDENTE:
- Legge n. 175 del 05/02/92 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”
- Decreto del Ministero della Sanità n. 657 del 16/09/94 “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria”
- Legge n. 42 del 26/02/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
- Legge n. 362 del 14/10/99 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”
- D. L.vo 96 del 30/03//99 “Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della L. 15/03/1997 n. 59, con particolare riferimento all’art. 44”
- Legge n. 112 del 03/05/2004 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”
- Accordo della Conferenza Stato-Regioni recante la definizione dei requisiti minimi delle strutture veterinarie del 26/11/2003
- “Regolamento sulla pubblicità sanitaria” approvato dalla FNOVI il 07/05/95, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore delle leggi successive e modificato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 05/04/2003
Esenzione imposta comunale e canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari:
La Circolare n° 22/2002 della FNOVI ha chiarito che il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (che i Comuni possono istituire in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità) non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 m2.
In caso di pluralità di insegne, l’esenzione è riconosciuta per la superficie complessiva non superiore a 5 m2 (es. se ci sono 2 insegne, una di 3 m2 e l’altra di 1 m2, essendo la loro superficie complessiva pari a 4 m2 per entrambe le insegne non sono dovuti né l’imposta sulla pubblicità, né il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari).
Sono ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti.
Si precisa che per le insegne di esercizio esenti dall’imposta viene meno l’obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di inizio della pubblicità, in quanto il detentore del mezzo pubblicitario non è soggetto passivo del tributo.
Tali disposizioni, introdotte dalla Legge 24/4/2002 n. 75, trovano applicazione sin dall’anno d’imposta 2002, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni abbiano disciplinato diversamente il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari nell’esercizio della loro potestà regolamentare.
Pertanto coloro che avessero già pagato, pur essendo nei limiti dei 5 m2, chiedano il rimborso al proprio Comune.
Chi è interessato, può ritirare presso l’Ordine la Circolare della FNOVI in questione, nonché la Circolare n° 3/PDF del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui vengono risolti tutti i dubbi interpretativi e che sancisce la coincidenza delle definizioni “insegne” “targhe”.
Inoltre 2 articoli pubblicati nel febbraio 2005 sul sito Internet dell’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) confermano quanto sopra:
§ uno riguarda il Comune di Piove di Sacco (PD) che, disattendendo la Legge n. 75/2002, continuava ad esigere il versamento dell’imposta; l’Ufficio federalismo fiscale del Ministero delle Finanze ha ribadito che l’imposta sulla pubblicità per una targa professionale esposta da un libero professionista, di superficie inferiore a 5 metri quadrati, non è dovuta, considerando poi che contestualmente all’introduzione dell’esenzione la Legge n. 448/2001 ha previsto il rimborso ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’attuazione di tale esenzione, non risultando quindi esservi alcun danno economico in termini di minore introito per i Comuni;
§ l’altro è relativo all’invito dell’ANCI ai Comuni italiani a riconoscere l’esenzione per targhe e insegne professionali fino a 5 mq. e ad interpretare correttamente la normativa di cui trattasi.
FISCO RIBADISCE ESENZIONE INSEGNE SOTTO 5MQ
Il
Dipartimento per le Politiche Fiscali del ministero dell’Economia e delle
Finanze (Ufficio Federalismo) con la nota 1159 del 19/03/07 ha chiarito che l'esposizione
sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di
esercizio beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità solo se la superficie complessiva non supera i 5 metri quadrati.
In caso contrario, il tributo deve essere pagato sull’intera superficie.
Per insegna di esercizio s’intende la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell’attività o nelle immediate adiacenze. L’insegna contiene l’indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell’impresa che svolge l’attività. Può essere posta in risalto anche la tipologia e la descrizione dell’attività esercitata dall’impresa, con i relativi prodotti o servizi offerti alla clientela.
Se, invece, la finalità dell’insegna è quella di pubblicizzare il marchio del prodotto commercializzato, viene meno il diritto a godere dell’esenzione.
TARGHE: TORNA L'IMPOSTA? NO
Da Notizie ANMVI del 10 e 11/09/08
Per la Cassazione (con sentenza n. 22572 dell'8 settembre 2008) la targa di un professionista la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e quindi vale un principio impositivo diverso da quello sempre sostenuto dal Ministero delle Finanze: ossia indicare con la targa dove si svolge la propria attività lucrativa equivale a farsi pubblicità; di conseguenza la targa professionale è soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati.
Ma la sentenza non ha motivo di preoccupare; infatti il parere dei giudici della Suprema Corte rimane confinato entro i termini temporali in cui si è innescato il contenzioso tra un commercialista e una concessionaria comunale per l'imposta, cioè il 1998 e non compromette i criteri di esenzione fiscale introdotti successivamente.
Dal 1 gennaio del 2002 infatti è in vigore una norma della Legge Finanziaria che esenta le targhe professionali fino a 5metri quadri. Il principio impositivo secondo cui la targa sarebbe sempre pubblicitaria e quindi soggetta a imposta - a meno che non sia ridotta a 30 centimetri per 10- non vale più dal 2002.
L'esenzione per le targhe professionali fino a 5mq rimane dunque pacifica, ma sarà opportuno restare vigili sulla corretta interpretazione della sentenza in questione affinché a nessuno torni la tentazione di rimettere in discussione le targhe professionali.