Decreto Legge 4 luglio 2006 (Bersani), in vigore dal 4/7/06 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248,
DA NOTIZIE ANMVI 01/09/06:
Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, ha ottenuto la conversione in legge dello Stato del “suo” decreto per il rilancio economico e sociale.
La Legge, con le modifiche apportate in Parlamento, è in vigore dal 12 agosto.
L’ambito di applicazione riguarda solo la libera professione e non le prestazioni rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di convenzione con il SSN.
TARIFFE Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ma non è più vietato fissare tariffe con valore di riferimento. Al contrario, in caso di contenzioso con il cliente “ il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali- in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio- sulla base della tariffa professionale”. Inoltre, “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe - ove motivatamente ritenute adeguate - quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali”. Ammesse anche le tariffe massime- eventualmente stabilite dagli ordinamenti- quando “ prefissate in via generale a tutela degli utenti”. E’ rimasto nel testo definitivo di conversione in legge del Decreto Bersani il cosiddetto “patto di quota lite”: non si potrà vietare ai professionisti e ai clienti di “ pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.
DA NOTIZIE ANMVI 05/09/06:
Il Decreto Bersani, definitivamente convertito in legge dello Stato, non ha cancellato i compiti di vigilanza degli ordini professionali. Lo conferma una circolare interpretativa della FNOVI, firmata dal Presidente Gaetano Penocchio e diramata oggi a tutti gli Ordini Provinciali.
Nè le tariffe nè il ruolo degli Ordini vengono meno. Le prime rimangono, pur assumendo solo valore deontologico, il secondo si evolve fino a coinvolgere l’istituzione ordinistica in problematiche finora inedite come la caratteristiche del servizio offerto, del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni. Nella circolare si annuncia anche la definizione di un Tariffario Nazionale Veterinario di riferimento*.
Tariffari “ Non è vietato fissare tariffe con valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare, ovvero fare “cartello”. Tanto è vero che le tariffe professionali saranno utilizzabili dal giudice quando sarà chiamato a dirimere ipotesi di contenzioso con la clientela o quando dovrà procedere alla liquidazione giudiziale delle spese di giudizio e dei compensi professionali. Ne consegue che i tariffari provinciali non sono né decaduti né fuorilegge. In contrasto con la legge è perseguire un iscritto per il fatto di non esservi attenuto. Tutto quanto sopra ci convince che le tariffe potranno continuare ad esistere per il loro valore parametrale. Si osserva che l’abolizione delle tariffe minime, dovendosi conciliare con il compito affidato agli Ordini di vigilare sul rispetto della veridicità e trasparenza della pubblicità informativa da un lato, e con la possibilità di adottare norme deontologiche volte a definire misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali dall’altro, potrà e dovrà rappresentare una opportunità per gli Ordini, chiamati ad esprimersi per garantire la qualità delle prestazione rese dai medici veterinari e, conseguentemente la congruità dei costi, con previsioni di natura deontologica.
* La FNOVI ha predisposto, in osservanza alle liberalizzazioni e alle norme Antitrust, uno studio sugli onorari e compensi dei veterinari:
http://www.fnovi.it/docs/normativa/StudioCompensi_e_costi-versione_estesa.pdf
PRIMA:
NORME GENERALI
La tariffa relativa a prestazioni effettuate in giorno festivo ed in orario notturno sarà maggiorata rispettivamente del 35% e del 50%.
Per visite notturne si intendono quelle effettuate dalle ore 20 alle ore 07.
E’ discrezione del Veterinario effettuare visite notturne domiciliari; le stesse potranno essere effettuate solo se richieste da persona conosciuta, con il diritto di farsi accompagnare dalla tessa, se richiesto.
Resta a carico del richiedente l’obbligo di fornire tutto l’aiuto necessario ed i mezzi di contenimento degli animali.
Oltre l’onorario professionale è facoltà del Veterinario richiedere il rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell’attività al domicilio del richiedente e viceversa, secondo le periodiche tariffe stabilite dall’ACI.
Per gli appuntamenti non disdetti almeno 12 ore prima o non rispettati, il Veterinario può richiedere il 50% dell’onorario della prestazione per la quale l’appuntamento è stato fissato.
Per prestazioni erogate ad animali esotici piccoli mammiferi rettili ed uccelli si applicano le tariffe stabilite in tariffario; ove non esiste la voce relativa alla prestazione data si applicano le tariffe stabilite per il cane e il gatto, essendo animali sui quali si interviene solo dopo training specifico, come ormai avviene per le altre branche della medicina per animali d’affezione, training che implica impegno e costi, da valorizzarsi nella formulazione della parcella.
Per le visite non effettuate per colpa del richiedente è dovuto al veterinario un rimborso pari al tempo impiegato nella misura di € 30 per ora.
Per il trasporto di strumenti ed apparecchiature particolari per interventi ed indagini, è dovuto al veterinario un rimborso spese per km. pari a 1/10 del costo della benzina super.
La percentuale massima di sconto per pensioni di animali e allevatori è del 20%; è facoltà del Veterinario adottare uno sconto massimo del 30% per le associazioni protezionistiche.
Le convenzioni con Enti, Associazioni o privati dovranno essere di volta in volta approvate dall’Ordine Provinciale ed inviate per conoscenza alla F.N.O.V.I.
Rientra nella competenza degli Ordini approvare convenzioni in deroga ai tariffari, quando esigenze particolari, che comunque si collegano agli interessi degli iscritti, giustifichino detti atti.
L’esercizio professionale a “convenzione”, infatti, non potrà essere consentito senza che la stessa sia approvata dall’Ordine della provincia in cui dovrà effettuarsi la prestazione, se di interesse locale; se di interesse nazionale o regionale dalla F.N.O.V.I. e poi recepita dall’Ordine. Ciò per evitare procedure non rispettose dell’etica professionale, volte a favorire il procacciamento di clientela.
Se preventivamente richiesto, esclusa la richiesta telefonica, il veterinario è tenuto a far conoscere il suo onorario.
Il veterinario è pure tenuto a consegnare il referto di eventuali esami collaterali (di laboratorio RX-ecografie-ecocardiografie) effettuati nella propria struttura.
Il tariffario ha validità annuale e quindi può essere rivisto ed aggiornato al termine di ogni anno.
E’ opportuno precisare che i veterinari che operano in province diverse da quella nella quale risultano iscritti, sono tenuti ad applicare le tariffe in vigore in quelle province; pertanto, l’Ordine nella cui provincia risulti accertata la “violazione” deve tempestivamente segnalarla all’Ordine di appartenenza del veterinario trasgressore, al fine di consentirne l’autonoma valutazione dei fatti e l’eventuale adozione dei conseguenziali provvedimenti.
Il tariffario Provinciale, al quale tutti gli iscritti devono attenersi, può essere pubblicizzato mediante esposizione o consultazione presso le strutture veterinarie ove vengono effettuate le prestazioni.
Le presenti tariffe vanno applicate anche alle prestazioni rese ad iscritti ad Enti morali e per le prestazioni rese a favore degli stessi Enti.
L’eventuale applicazione di ribassi al presente tariffario potrà essere effettuata solo previa approvazione dell’Ordine Provinciale competente per territorio e dovrà essere limitata al tempo indicato dallo stesso Ordine.
Il veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati dalla tariffa minima o dalle convenzioni approvate dall’Ordine; può tuttavia prestare la propria opera a titolo gratuito, purché tale comportamento non costituisca artificio per una illecita concorrenza.
Il veterinario può richiedere che le sue prestazioni siano compensate volta per volta; nelle prestazioni a carattere continuativo può presentare la parcella periodicamente o al termine della cura.
Il veterinario che si avvale dell’opera di collaboratori, siano essi colleghi ovvero ausiliari, nel richiedere il pagamento dell’onorario, deve presentare separatamente la parcella per le proprie prestazioni professionali.
I professionisti sono tenuti a seguire le indicazioni del tariffario, nelle voci previste, per la stesura delle notule professionali e ciò soprattutto quando detti documenti contabili necessitano di essere confermati dall’Ordine Professionale prima di essere presentati per la liquidazione, poiché, in caso contrario, non sarò possibile procedere alla vidimazione.
Per i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in materia civile e penale, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 30/05/2002 ed alla Legge n. 319 dell’8/7/1980.
Le tariffe sono il risultato del lavoro propositivo e di esperienza fornito da un gruppo di lavoro costituito da Colleghi Liberi Professionisti che operano in modo specialistico nei settori di attività (animali da compagnia - cavalli); ad essi va il nostro ringraziamento più sincero per il lavoro svolto.
Se vengono identificate lacune o carenze nell’elencazione delle singole prestazioni, vi preghiamo di segnalarle o di applicare il tariffario in via analogica.
Tariffari: Piccoli animali Grandi animali Cavalli