PREMESSA:

 

Decreto Legge 4 luglio 2006 (Bersani), in vigore dal 4/7/06 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248

DA NOTIZIE ANMVI 01/09/06:

Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, ha ottenuto la conversione in legge dello Stato del “suo” decreto per il rilancio economico e sociale. La Legge, con le modifiche apportate in Parlamento, è in vigore dal 12 agosto.

Per quanto riguarda le tariffe, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ma non è più vietato fissare tariffe con valore di riferimento. Al contrario, in caso di contenzioso con il cliente “ il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali- in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio- sulla base della tariffa professionale”. Inoltre, “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe - ove motivatamente ritenute adeguate - quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”. Ammesse anche le tariffe massime- eventualmente stabilite dagli ordinamenti- quando “ prefissate in via generale a tutela degli utenti”. E’ rimasto nel testo definitivo di conversione in legge del Decreto Bersani il cosiddetto “patto di quota lite”: non si potrà vietare ai professionisti e ai clienti di “ pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.

 

DA NOTIZIE ANMVI 05/09/06:

Il Decreto Bersani, definitivamente convertito in legge dello Stato, non ha cancellato i compiti di vigilanza degli ordini professionali. Lo conferma una circolare interpretativa della FNOVI, firmata dal Presidente Gaetano Penocchio e diramata oggi a tutti gli Ordini Provinciali.

Né le tariffe né il ruolo degli Ordini vengono meno. Le prime rimangono, pur assumendo solo valore deontologico, il secondo si evolve fino a coinvolgere l’istituzione ordinistica in problematiche finora inedite come la caratteristiche del servizio offerto, del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni.

Tariffari Non è vietato fissare tariffe con valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare, ovvero fare “cartello”. Tanto è vero che le tariffe professionali saranno utilizzabili dal giudice quando sarà chiamato a dirimere ipotesi di contenzioso con la clientela o quando dovrà procedere alla liquidazione giudiziale delle spese di giudizio e dei compensi professionali. Ne consegue che i tariffari provinciali non sono né decaduti né fuorilegge. In contrasto con la legge è perseguire un iscritto per il fatto di non esservi attenuto. Tutto quanto sopra ci convince che le tariffe potranno continuare ad esistere per il loro valore parametrale. Si osserva che l’abolizione delle tariffe minime, dovendosi conciliare con il compito affidato agli Ordini di vigilare sul rispetto della veridicità e trasparenza della pubblicità informativa da un lato, e con la possibilità di adottare norme deontologiche volte a definire misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali dall’altro, potrà e dovrà rappresentare una opportunità per gli Ordini, chiamati ad esprimersi per garantire la qualità delle prestazione rese dai medici veterinari e, conseguentemente la congruità dei costi, con previsioni di natura deontologica.

 

La FNOVI ha predisposto, in osservanza alle liberalizzazioni e alle norme Antitrust, uno studio sugli onorari e compensi dei veterinari:

http://www.fnovi.it/docs/normativa/StudioCompensi_e_costi-versione_estesa.pdf

 

 

TARIFFARIO CAVALLI

                       

  Euro Lire
- Visita ordinaria diurna                                                                                30,99   60.000

- Interventi di terapia e controlli            

20,66  40.000

- Visita d’urgenza o su appuntamento diurna       

51,65 100.000

- Urgenza notturna - festiva                                  

 77,47 150.000

- Visita di compravendita con certificazione                

   (esame radiologico escluso)    

77,47 150.000

- Esame radiologico (singola lastra) esclusa visita

18,08 35.000

- Eutanasia                                      

51,65 100.000

- Medicazione semplice con fasciatura

20,66 40.000

- Iniezione endo-articolare

36,15 70.000

- Punture diagnostiche/truncolari 

25,82 50.000
     
Interventi di piccola chirurgia:      

- In anestesia locale/sedazione

77,47 150.000

- In anestesia generale

129,11 250.000

- Sondaggio rinoesofageo

30,99 60.000

- Interventi di: incisione ascessi, limatura denti,    estrazione denti di lupo

51,65 100.000

- Orchiectomia con anestesia

232,41 450.000

- Riduzione ernie con anestesia

232,41 450.000

- Plastica lacerazione retto-vaginale (anestesia gen.)

258,23 500.000

- Intervento di ricostruzione perineo

258,23 500.000
     
Nevrectomia palmari/plantari posteriori:     

- Arto singolo

206,58 400.000

- Entrambi gli arti 

309,87 600.000

- Asportazione metacarpea, metarsea, accessori (estr. fratturate)

206,58 400.000
     
Tendoslitting sospensore e/o flessori:         

- Arto singolo

206,58 400.000

- Entrambi gli arti 

309,87 600.000

- Interventi sul piede (sutura, setole, incisione, ascessi, ecc.)

154,94 300.000

- Chirurgia pene-prepuzio

180,76 350.000

- Amputazione coda     

103,29 200.000
     
Ginecologia:    

- Visita ginecologica con espl. rettale diagnosi gravidanza medicazione endovaginale o endouterina  (esclusa certificazione)

  25,82 50.000

- Estrazione placenta

51,65 100.000

- Parto distocico 

103,29 200.000

- Fetotomia   

154,94 300.000

- Ecografia  

51,65 100.000

- Elettrocardiogramma

51,65 100.000

- Prelievo liquido seminale (con vagina artificiale) 

51,65 100.000

- Assistenza ginecologica completa in allevamento per cavalla/anno

129,11 250.000
     

                                                       

          

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