Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003


CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003

Oggetto:Accordo tra il Ministro della salute , le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza il 24 settembre 1998 per la definizione
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione di
prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n 281;
VISTO lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota
del 4 giugno 2002, esaminato in sede tecnica il 17 giugno 2002 e trasmesso nuovamente
dal Ministero della salute il 20 giugno 2002;
CONSIDERATO che, nelle more dell’istruttoria tecnica, la Regione Veneto, a nome
del Coordinamento interregionale, ha inviato un documento recante proposte di
modifica, esaminato in sede tecnica il 20 marzo 2003, sul quale i rappresentanti del
Ministero della salute si sono riservati valutazioni;

CONSIDERATO
che, a seguito della riunione tecnica del 29 settembre 2003 è stato
convenuto il testo dell’accordo in questione inviato, con nota del 1° ottobre u.s., dalla
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni alla Federazione Nazionale degli ordini dei
veterinari italiani per acquisirne le valutazioni;
VISTI i successivi esiti istruttori convenuti sul testo del provvedimento in questione tra
il Ministero della salute, le Regioni, il Ministero dell’economia e finanze e la
Federazione nazionale degli ordini veterinari

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso
favorevole sulla proposta di accordo in oggetto;
ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del già citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute , le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
 

Articolo 1
Classificazione delle Strutture
 

1. E’ rimessa alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e
private in relazione alle seguenti tipologie:
a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata
b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata
c) Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria
d) Ospedale veterinario
e) Laboratorio veterinario di analisi
2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali
in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze
delle specie trattate, sono così individuate :
a) Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o
specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro
attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo
ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio
veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono
sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
b) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed
organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni
professionali, con l’accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o
specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora
nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura
non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico
veterinario.
c) Per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria
avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono
fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e
nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica
veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico
veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire
un’assistenza medico – chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
d) Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed
organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni
professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è
prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto
soccorso sull’arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di
almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale
veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
e) Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si
possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini
diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico,
microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali
con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun
tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all’articolo 2 possono non
essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle Regioni con particolare
riferimento all’applicazione della Legge 281/91 fermo restando il pieno rispetto delle
norme igienico sanitarie e del benessere animale.
4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso
di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente
collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere
specificatamente autorizzate.
 

Articolo 2
Definizione dei requisiti
 

1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all’articolo 1
lettera a) se vi è l’accesso di animali, b), c) d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione
sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e
specifici sanciti dalle singole Regioni sulla base dell’allegato 1, di norma in maniera
coordinata tra le stesse Regioni.
2. Le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1 nonché per l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con
periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta le Regioni ne ravvisino la
necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.
 

Articolo 3
Modalità di applicazione
 

1. Le Regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente accordo, nell’ambito
della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni attraverso
specifico provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e , comunque,
ricomprese nell’ambito della cornice finanziaria delineata dall’accordo Stato-Regioni
dell’8 agosto 2001.
2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di
nuove strutture veterinarie e d’ampliamento o trasformazione di strutture già
esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il
10% della struttura esistente; per trasformazione s’intende la modifica della
tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di
essi.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 le regioni dettano disposizioni
circa i tempi e le modalità per l’adeguamento delle strutture veterinarie
pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal
presente accordo.
Il Segretario f.to Carpino Il Presidentef.to La Loggia



ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE


1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO
VETERINARIO


Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività dell’ambulatorio veterinario è la
seguente:
•Sala d’attesa;
•Area per adempimenti amministrativi;
•Sala per l’esecuzione delle prestazioni;
•Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature,
strumentazioni;
•Servizi igienici.
Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
•Nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata
illuminazione e ventilazione;
•Impianto idrico
Requisiti minimi tecnologici
L’ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.
Requisiti minimi organizzativi
L’ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
•Affissione dell’orario o delle modalità di accesso alla struttura.
•Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore
sanitario;

2) CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività della clinica veterinaria / casa di cura
veterinaria è la seguente:
•Sala d’attesa;
•Area per adempimenti amministrativi;
•Sala per l’esecuzione delle prestazioni;
•Locale per la chirurgia;
•Area per la diagnostica radiologica;
•Area per il laboratorio d’analisi interno;
•Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature,
strumentazioni;
•Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
•Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
•Servizi igienici.
Requisiti minimi impiantisitici
•Nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata
illuminazione e ventilazione;
•Impianto idrico;
•Telefono.
Requisiti minimi tecnologici
La clinica veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi
medico chirurgici in relazione all’attività svolta.
Requisiti minimi organizzativi
La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
•Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore
sanitario;
•Affissione dell’orario di attività;
•Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento
dell’attività e in caso di animali in degenza.

3) OSPEDALE VETERINARIO
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività è la seguente:
•Sala di attesa;
•Sale per l’esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle
prestazioni fornite;
•Locale per la chirurgia;
•Locale per la diagnostica radiologica;
•Locale per il laboratorio d’analisi interno;
•Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
•Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature,
strumentazioni;
•Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
•Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie
trasmissibili;
•Servizi igienici;
•Locali ad uso personale;
•Locale per l’amministrazione.
Requisiti minimi tecnologici
L’ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in
relazione all’attività svolta.
Requisiti minimi impiantisitici
•Nella sala d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata
illuminazione e ventilazione;
•Impianto idrico;
•Telefono.
Requisiti minimi organizzativi
•Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore
sanitario;
•Affissione dell’orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
•Presenza di almeno un medico veterinario sull’arco delle 24 ore.

LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività di laboratorio veterinario di analisi è la
seguente:
•Locale per l’accettazione dei campioni;
•Locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
•Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
•Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature,
strumentazioni;
•Servizi igienici;
Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:
•Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e
ventilazione;
•Impianto idrico;
•Telefono.
Requisiti minimi tecnologici
Il laboratorio veterinario d’analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione
alla specifica attività svolta.
Requisiti minimi organizzativi
Il laboratorio veterinario d’analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti
organizzativi:
•Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore
sanitario;
•Affissione dell’orario di apertura.

 

Con il Decreto 5403 del 13 aprile 2005 la Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 2003 sui requisiti minimi delle strutture veterinarie.

Le tipologie individuate sono: studio, studio veterinario associato, ambulatorio veterinario, clinica o casa di cura veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario di analisi.

Il decreto non riconosce come strutture veterinarie: i locali e gli impianti dove si esercita la professione veterinaria quale mera attività intellettuale in assenza di animali e/o materiali biologici; i locali e gli impianti pubblici dove si svolgono attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281; i mezzi mobili, di AA.SS.LL. e II.ZZ.SS. utilizzati esclusivamente per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali, ad esempio, le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281; i mezzi mobili adibiti esclusivamente al trasporto di animali malati o feriti (denominanti anche ambulanze veterinarie).

È vietato l’uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulottes, furgoni etc.).

Mentre è consentito l’impiego di mezzi mobili, da parte di ASL e IZS, utilizzati esclusivamente x effettuare attività istituzionali.

Le denominazioni antecedenti all’entrata in vigore del decreto, non riferite alle classificazioni previste, possono essere mantenute esclusivamente se riportate nella ragione sociale della struttura.

Dette strutture veterinarie:

§           sono soggette ad autorizzazione sanitaria da parte dell’ASL (Servizi di igiene degli allevamenti); detta autorizzazione è comprensiva di quella relativa alla detenzione dei medicinali vet.

§           sono conformi alla vigente normativa in materia di edilizia abitativa e di sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro

§           non sono comunicanti con locali o impianti aventi finalità commerciali e/o artigianali e/o allevatoriali

§           devono essere dotate di pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili e devono fornire al pubblico almeno le seguenti informazioni: orario di accesso e recapiti telefonici

Le ASL effettuano la vigilanza delle strutture con cadenza almeno triennale; ad ogni sopralluogo corrisponde apposito verbale.

 

Con Decreto n. 14830 del 10/10/05 della Direzione Generale Sanità, la Regione Lombardia ha apportato modifiche al Decreto n. 5043 del 13/04/05:

a) l'art. 1, comma 2, quarto trattino del D.d.u.o. n. 5403 del 13 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"- non sono direttamente comunicanti con locali o impianti aventi finalità commerciali e/o artigianali e/o allevatoriali".

b) l'art. 6, secondo capoverso del D.d.u.o. n. 5403 del 13/04/05, è sostituito dal seguente:

"La denominazione delle strutture di detto art. 2, si riferisce esclusivamente alla classificazione di appartenenza. In caso di non conformità dette denominazioni sono inderogabilmente modificate a far data dal 1 gennaio 2008".

c) l'art. 7, comma 2, D.d.u.o. n. 5403 del 13/04/05, è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 1 si applica anche alle strutture comunicanti con locali o impianti aventi finalità commerciali e/o artigianali e/o allevatoriali già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto".

 

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