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Cani abbandonati, vaganti, in pericolo o feriti? Cosa fare e chi contattare?

Cani in pericolo

Se l’animale che si è perso è in pericolo, ad es. è salito su un tetto e non riesce più a scendere o si è incastrato in un cunicolo, chiama i Vigili del Fuoco (tel. 115).

Cani feriti

Avvisa l’ATS (ex Asl) o i Vigili urbani: sono obbligati a intervenire dal Regolamento di Polizia Veterinaria. I servizi veterinari devono avere reperibilità notturna e festiva, perché sono un servizio pubblico a tutti gli effetti. Per la provincia di Mantova telefonare al numero 0376/909200  (centralino Ospedale di Bozzolo, che dispone per l'intervento, in base al Comune ed al Distretto, del Veterinario Ufficiale dell'ATS in regime di reperibilità).

Se nessuno interviene e l’animale è in pericolo di vita, anche il veterinario libero professionista ha l’obbligo di prestare assistenza per il codice deontologico della categoria. Ma in questo caso, le spese per il soccorso sono a tuo carico.

Art. 14 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all'entità delle prestazioni. 

Cani abbandonati

Abbandonare un cane o un gatto è un reato che può costare fino a un anno di prigione e 10.000 euro di multa. Se ti capita di vedere una persona che ne lascia uno per strada e poi se la fila, prendi il numero di targa della sua auto, scatta una foto o gira un mini video, coinvolgi altri testimoni. Poi fai immediatamente una denuncia: le raccolgono le Polizie locali (chiamando il centralino del Comune e della Provincia in cui ti trovi), il Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515), i Carabinieri (tel. 112), la Polizia di Stato (tel. 113). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e ad arginare questo brutto fenomeno.

Cani vaganti

Anche se non sei testimone di un episodio di abbandono, soprattutto in estate non è raro incappare in un animale che vaga senza padrone. Lo riconosci perché lo vedi spaventato o spaesato: sembra confuso, va avanti e indietro senza una direzione precisa, spesso insegue i passanti.

Se è ai bordi di una strada e hai paura che possa diventare vittima di un incidente, o provocarlo, avvisa subito la Polizia Locale, chiamando il centralino del Comune o Provincia o la Polizia Stradale (tel. 113). Oppure chiama il 112.

Mentre aspetti che qualcuno intervenga, fai in modo di toglierlo subito dalla situazione di rischio. Hai del cibo con te? Offriglielo per farlo avvicinare.

Va avvicinato piano, senza fare movimenti bruschi, accucciandosi vicino a lui, tendendogli la mano, chiamandolo a voce bassa, se possibile offrendogli da bere o da mangiare, in modo da guadagnare la sua fiducia.

Se il cane non sembra aggressivo e si lascia toccare, puoi controllare se ha una medaglietta con i contatti del proprietarioin caso contrario, bisogna per forza chiamare le forze dell’ordine: contatta la Polizia locale (Vigili urbani), chiamando il centralino di Comune o Provincia.

Gli addetti del canile non possono uscire, se non lo chiede l’autorità competente. In più, la tua denuncia servirà anche a perseguire legalmente il proprietario, se il responsabile dell’abbandono.


IMPORTANTE: 

la prima cosa che polizia, carabinieri, ecc. vi chiederanno è dove vi trovate. Quindi prima di telefonare, controllate sul vostro cellulare il luogo esatto dove siete (geolocalizzazione), così potranno intervenire tempestivamente e correttamente.


Da www.ecocentrica.it

Chi è l'autorità competente? Tutte le forze dell’ordine sono obbligate ad intervenire dal regolamento di Polizia Veterinaria e, come spiega l’Avv. Michele Pezone: «Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio».

Le prime autorità a cui rivolgersi sono i Vigili Urbani (trovate i centralini di Polizie Municipali-Locali-Provinciali su www.comuni-italiani.itoppure i Servizi Veterinari delle ASL, anche loro tenuti ad avere reperibilità 24 ore su 24, giorni festivi compresi. I Carabinieri (112) sono obbligati ad intervenire, ma anche il Corpo Forestale dello Stato (1515) può accorrere in vostro aiuto.

Bisogna poi tenere conto anche del luogo in cui si trova il cane, perché è più facile ricevere soccorso se ci si rivolge alle persone giuste:

  • nei pressi di binari ferroviari, contattate la Polfer;
  • se è stato abbandonato in autostrada o in altre strade a lunga percorrenza fuori dai centri abitati, avvisate la Polstrada;
  • in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamate i Vigili del Fuoco (115).

Una volta che il cane è stato recuperato, verrà trasferito al canile municipale. Lega del Cane raccomanda: «Prima di lasciarlo in mani altrui, verificate che sia davvero in canile e fatevi dare il nominativo della persona a cui avete l’avete consegnato.»

Avete la possibilità di ospitarlo a casa e vorreste evitargli il canile? Attenzione a non cadere nel reato di appropriazione indebita: magari il cane è solo scappato al suo padrone, che lo sta cercando disperatamente. Dovrete comunque denunciarne il ritrovamento, lasciare i vostri recapiti al canile e verificare insieme a un veterinario se possiede un microchip o un tatuaggio, tramite il quale risalire al suo padrone.

In ogni caso, nei giorni successivi segnalate il ritrovamento: affiggete dei volantini con i recapiti di chi ha in custodia il cane, avvisate le stazioni di polizia dei comuni limitrofi, fate segnalazioni su siti che raccolgono informazioni su animali smarriti, contattate le associazioni per la difesa degli animali come Lega del Cane.

Avete tenuto il cane con voi e nel frattempo vi siete affezionati? «Adottare un cane ritrovato si può! Nel caso in cui sia sprovvisto di un tatuaggio o di un microchip che consentano di rintracciare il proprietario, il veterinario ASL può disporre che sia affidato temporaneamente per 60 giorni, e poi in via definitiva.»

Fondamentale però è intervenire: un cane abbandonato è un pericolo per se stesso (l’80% di loro non sopravvive) e per i cittadini. Non abbandonatelo anche voi!


CHIARIMENTI SUL SOCCORSO AGLI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI da LA SETTIMANA VETERINARIA N° 1055/giugno 2018

 Il Codice della strada, dopo la modifica avvenuta con Legge n. 120/2010, prevede l’obbligo di prestare soccorso agli animali (da compagnia, da reddito o comunque protetti) vittime di incidenti stradali. L’art. 189 comma 9 bis dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00”. Inoltre, in merito ai casi di omissione di soccorso, prevede che “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.” Chiunque non ottempera al predetto obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 83,00 e 331,00 €.

Fin dalla sua formulazione, questa norma ha creato difficoltà interpretative, che hanno portato alcuni utenti della strada o altre persone coinvolte in incidenti, ad attivarsi per garantire il soccorso con modalità che si sono poi rivelate per loro particolarmente onerose dal punto di vista economico.


LA LEGGE SUL SOCCORSO STRADALE: OBBLIGHI E CRITERI DI APPLICAZIONE

Come sopra indicato, l’obbligo di fermarsi e garantire soccorso è previsto anche per le persone senza che non hanno causato l’incidente con danno a uno o più animali, ma che sono coinvolte in tale incidente. Significa che bisogna attivarsi perché il soccorso sia prestato, ma non che lo si debba prestare personalmente. Può, cioè, essere sufficiente chiamare un organo qualificato, preoccupandosi di attenderne l’arrivo e, nel frattempo, se possibile, di evitare che l’animale subisca ulteriori danni. Non si richiede di occuparsi direttamente dell’intervento di soccorso in sé (anche per non creare peggioramenti della situazione, non disponendo delle giuste competenze). Questa interpretazione è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 29543 (Sezione III penale, 22 luglio 2011) ha stabilito che un automobilista che ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere un animale domestico dopo averlo accidentalmente investito, e per di più impedisca ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di maltrattamento di animali. È, infatti, riconducibile a tale fattispecie criminosa ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, posta in atto da chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione a un animale e la sanzione prevista è aggravata se l’animale poi muore. In sintesi, la legge impone l’obbligo di fermarsi e chiamare aiuto, favorendo attivamente il soccorso dell’animale investito (pena il rischio di ricevere la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada e, potenzialmente, di incorrere perfino nella pena prevista per il reato di maltrattamento di animali), ma non prescrive di provvedere personalmente all’intervento di soccorso in sé. Tale precisazione rileva anche ai fini della definizione della copertura economica dell’intervento stesso. La modifica del Codice della strada non ha, infatti, inizialmente previsto alcun fondo statale a questo scopo. Una Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010, quindi diffusa poco dopo la modifica del Codice della strada, aveva sottolineato l’inderogabile necessità che tutte le Amministrazioni competenti assicurassero il servizio di reperibilità e pronto soccorso per gli animali incidentati, coinvolgendo, di fatto, i Servizi veterinari pubblici nell’applicazione della norma. Competenza ora confermata nei nuovi Lea. Dal 2017, la riforma dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ha disposto che il soccorso agli animali incidentati passasse allo Stato. Nel capitolo “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, infatti, è contemplato il “Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale”, come previsto dal Nuovo Codice della strada (art 31. legge 120/2010) e della Legge 281/91 (art. 2 comma 12, in cui si prevede che i Comuni e le Comunità montane, tra gli altri adempimenti “garantiscono il servizio di pronto soccorso”).

In ogni caso, la spesa veterinaria non è mai accollata alle strutture veterinarie private che erogano la prestazione, su richiesta del soccorritore. E’ stata presentata un’interrogazione parlamentare (atto n. 4-00141 - pubblicato il 29 maggio 2018, nella seduta n. 7. sen. Sbrana- al Ministro della salute) con l’obiettivo di ottenere un fondo per il sostegno economico dell’attività di cura degli animali che subiscono il danno. In attesa che ciò avvenga, le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale devono ritenersi, in linea generale, a carico del soccorritore. Per questo, l’utente della strada, che sia la causa o anche che sia rimasto coinvolto nell’incidente stradale, nel momento in cui decide di svolgere il compito di “soccorritore” richiedendo direttamente e personalmente una prestazione veterinaria in emergenza, deve essere consapevole che si sta facendo carico anche di sopportare anche le spese relative alla stessa. Si potrebbe osservare che tale prospettiva rischia di disincentivare il rispetto del Codice della strada. Non bisogna dimenticare, però, che ogni evento potrà essere reso oggetto di accertamenti che potranno consentire di stabilire e confermare, di volta in volta, come e su chi dovrà ricadere o eventualmente essere distribuito l’onere economico derivante.

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