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Norme generali

Da www.fnovi.it 07/02/13

Dopo l’espressa abrogazione delle tariffe professionali, avvenuta a cura dell’art. 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n, 27 del 24 marzo 2012, sarà il giudice a stabilire – nei casi in cui mancherà l’accordo tra le parti – il compenso in base a parametri fissati dal Ministro vigilante.
I veterinari sono avvantaggiati da uno Studio* che - già approvato a suo tempo dal Consiglio Superiore di Sanità, poche settimane prima che arrivasse il Decreto Bersani a vanificarne il significato di tariffario - ha oggi un valore adeguato ai parametri ISTAT e funge perfettamente da base per il nomenclatore.
Il CSS adotterà le valutazioni più opportune dello Studio FNOVI affinché - da indicativo - diventi idoneo ad assumere il valore ufficiale di parametro per le liquidazioni giudiziali, come previsto dalla Riforma Monti.

 

IN VIGORE I PARAMETRI TARIFFARI PER I MEDICI VETERINARI

da AnmviOggi 30 agosto 2016

A quattro anni dalla riforma delle professioni del Governo Monti, arrivano i parametri tariffari delle prestazioni veterinarie. Non sono tariffe minime di mercato, ma livelli di riferimento da utilizzare per la liquidazione del compenso davanti al Giudice.

Vedi tabella tariffari


La griglia di riferimento è stabilita dal Decreto n. 165 del 19 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentateai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica)

www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-29&atto.codiceRedazionale=16G00177&elenco30giorni=false

Oltre ai Veterinari anche farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica». Il Regolamento non interviene sulle competenze attribuite dalle normative vigenti a queste professioni, bensì detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere a queste categorie professionali. Si tratta in sostanza di valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.

Delimitazione del 'compenso'- Nel compenso si considera la prestazione professionale pura, non sono cioè comprese eventuali spese da rimborsare nè gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Anche eventuali costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto dal professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale omnicomprensivo di tali voci. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da più soci.

Parametri specifici (articolo 3 del Regolamento)- I compensi delle prestazioni dei veterinari sono definiti in base a parametri che includono: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso.

IL COSTO DEL LAVORO si compone di:

  1. costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione;
  2. costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione;


IL COSTO DELLA TECNOLOGIA SANITARIA - È comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione; si considera l'ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso), l'ammortamento per prestazione, la manutenzione dell'attrezzatura

I CONSUMI - Il Regolamento distingue due casi:

  1. costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantita' unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato;
  2. costo semi-variabile: e' il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit;
  3. costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati;


IL MARGINE ATTESO - È la componente del compenso che remunera il rischio imprenditoriale - che e' proporzionale all'entita' dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi -la complessita' del caso trattato.


Prestazioni particolari- Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere
applicata una maggiorazione fino al 100%.Per le prestazioni non espressamente individuate in tabella, il compenso e' determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici e con possibilità di maggiorazione.

L'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Infatti il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale (DL 1/2012). Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

A 6 anni dalla riforma delle professioni- Il Decreto origina nell'art. 9 del DL 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', in base al quale è il Ministro vigilante (della Salute nel caso della professione veterinaria) - a stabilire i parametri di compenso del professionista Medico Veterinario a cui fare riferimento nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, vale a dire davanti al Giudice in caso di contenzioso con il cliente. Sul Regolamento, che entra in vigore il 30/08/2016, il Consiglio superiore di sanita' si era favorevolmente espresso al riguardo più di tre anni fa; anche il Consiglio di Stato dava il proprio benestare nel 2014.


DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL VETERINARIO

da Professione Veterinaria n. 1-gennaio 2016

Il compenso del veterinario, per legge e per deontologia, non può essere parametrato ad una tariffa vincolante, ma deve essere concordato con il cliente e "commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati". Il parametro di riferimento è il documento Fnovi “Studio indicativo dei compensi dei medici veterinari”.

IL COMPENSO

Ai sensi di legge, il veterinario dovrà determinare l’entità dei propri compensi a norma dell’articolo 2233 del Codice Civile (Art. 55 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari). La seconda fase delle liberalizzazioni dei servizi professionali - dopo l’abolizione dei tariffari con il Decreto Bersani del 2006 - è arrivata con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha precisato: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”. E ancora: “In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

 

TUTELA GIUDIZIALE PER I CREDITI PROFESSIONALI – OPINAMENTO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI: È ANCORA POSSIBILE?

da 30Giorni/maggio 2015

Il ricorso al procedimento monitorio per l’emissione di un decreto ingiuntivo a seguito dell’abrogazione delle tariffe legalmente approvate è possibile solo nel caso in cui il professionista può dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l’accordo siglato con il cliente. Facendo i dovuti distinguo che derivano dalla considerazione che i veterinari non sono assoggettati ad una tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative), le conclusioni esposte sono state avvalorate in numerosi pronunciamenti giudiziari. A conclusioni non dissimili è giunto anche il Consiglio Nazionale Forense che in una sua informativa (Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti) ha evidenziato che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del Decreto Legge n. 1/2012 (cd. CresciItalia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 del 24/03/2012) non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico configuri una ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sarà stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile e, considerato che detta norma non ha subito alcuna modifica, al Consiglio Direttivo dell’Ordine spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso. Per il Cnf il parere rilasciato ai sensi dell’art. 2233 del codice civile, a differenza di quello previsto dal codice di procedura civile, è svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. Tuttavia tale parere - che potrà essere richiesto sia dal Giudice che direttamente dal professionista – non potrà configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa) bensì come un parere idoneo a supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere quindi non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì fornirà indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. A conclusione di questa analisi deve ricordarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui le controversie che insorgessero in materia di opinamento delle parcelle sono di competenza del Giudice amministrativo: il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di congruità della prestazione e, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate in relazione ai procedimenti amministrati (per tutte vedi Tar Lazio con la sentenza 10 gennaio 2012, n.196; Tar Veneto con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 183). In altre parole il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la richiesta di opinamento della parcella da parte del professionista, dovrà agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il procedimento amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

IL VETERINARIO NON PAGATO DEVE DIMOSTRARE LA PRESTAZIONE

Da Professione Veterinaria n. 18/maggio 2014

La parcella vistata dall’Ordine può riguardare la corrispondenza alla tariffa - in sede giudiziaria - ma non l’effettivo svolgimento della prestazione, che deve essere sempre dimostrato dal professionista di fronte alle contestazioni del debitore. Lo ribadisce la sentenza 10277/14, pubblicata il 12 maggio dalla seconda sezione civile della Cassazione. E quando l’opposizione è proposta contro la sentenza di risoluzione del concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile ai fini del compenso al difensore. Altre volte (sentenza 9677/14, pubblicata il 6 maggio) la seconda sezione civile della Cassazione si è espressa negando che l’Ordine possa dimostrare quel che solo il professionista deve dimostrare: di avere effettivamente svolto la prestazione e quale fosse la portata della medesima. Diversamente può capitare che il professionista debba accontentarsi della somma di denaro riconosciutagli in sede giudiziaria dal cliente debitore, a titolo di compenso, anche se minore rispetto all’importo dovuto, laddove l’incarico risulti vago e il professionista non riesca a provare le prestazioni erogate.

Da 30Giorni gennaio 2013:

Quali conseguenze sul recupero dei crediti dopo il divieto delle tariffe? In sede giudiziale il professionista ha sempre potuto giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione grazie alla sola prova della parcella vidimata dall’Ordine. La definitiva abolizione delle tariffe professionali ha cambiato le cose, perché l’art. 9 del decreto “Liberalizzazioni” convertito nella Legge 27/24.03.2012 ha avuto effetti abrogativi sul Codice Civile (art. 2233) e sul Codice di procedura civile (artt. 633 comma 1 n. 3 e art. 636).

L’impianto del recupero crediti giudiziale del professionista finora si è fondato sulla possibilità di giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione, con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale. La norma del decreto “liberalizzazioni” che ha abolito le tariffe professionali ed eliminato il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali ha provocato una serie di dubbi interpretativi. La norma in esame elimina la speciale efficacia probatoria prima accordata alla parcella equiparando così il professionista a qualunque altro creditore, costretto a produrre in giudizio idonea prova scritta x ottenere la tutela monitoria del proprio credito professionale. La conseguenza dell’abrogazione tacita dell’art. 633 comma 1 e 3, e conseguentemente dell’art. 636 del codice di procedura civile, è che l’intero impianto del recupero crediti giudiziale del professionista, in mancanza di contratto scritto col cliente che determini in modo preciso ed esaustivo il corrispettivo della prestazione professionale, ne esce completamente stravolto. Abrogate le tariffe, viene meno evidentemente il presupposto su cui tale ultima disposizione fondava la possibilità del professionista di ricorrere al procedimento di ingiunzione e, parallelamente, viene meno anche la necessità di ottenere il parere del competente Ordine professionale a corredo della parcella. L’esigenza di formalizzare per iscritto il conferimento dell’incarico acquisisce ulteriore valenza, considerando che, in mancanza, il professionista sarà privo di quella prova scritta necessaria e, secondo talune pronunce giurisprudenziali, forse nemmeno sufficiente senza la prova dell’esecuzione dell’incarico, x l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento.

D’altra parte, poiché l’emissione del decreto ingiuntivo è subordinata in primo luogo alla liquidità del credito, occorrerà che il contratto di conferimento dell’incarico professionale indichi espressamente e chiaramente l’importo del compenso pattuito con il cliente, salvo x quelle componenti (es. IVA) che, in quanto ricavabili in base a criteri prefissati, possono agevolmente essere determinate attraverso una semplice operazione matematica.

In difetto di pattuizione scritta del compenso concordato con il cliente, x tutelare il proprio credito il professionista non potrà che ricorrere all’ordinario e dispendioso processo di cognizione, dove il suo compenso sarà liquidato dal Giudice sulla base non di quanto pattuito con il cliente (giacché, mancando un contratto scritto, mancherà anche la prova della pattuizione), bensì con esclusivo riferimento ai parametri stabiliti a livello ministeriale. Mentre il Ministero della Giustizia ha approvato i parametri valevoli x le professioni assoggettate alla sua vigilanza, lo stesso non ha fatto, ad oggi, il Min. della Salute con un’inevitabile ripercussione negativa x tutte le professioni sanitarie dallo stesso vigilate. La totale assenza di prova in punto di misura del compenso del professionista, oltre a ridurre gli strumenti di tutela del credito a disposizione di quest’ultimo, è idonea ad incidere anche sulla determinazione ad opera del Giudice, visto che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento moratorio dovrà quindi d’ora innanzi allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile x provare l’incarico ricevuto e la pattuizione sull’entità del relativo compenso.

Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare l’entità della prestazione del professionista, pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali.

Venendo meno la tariffa professionale, viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva un formale controllo sulla corrispondenza fra le voci indicate nella parcella e quelle indicate nella tariffa di categoria. Dato che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, gli Ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e x i quali non sia stato previamente concordato il compenso.

 

PAGAMENTO DELLE PARCELLE DOPO L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE

Da Circolare FNOVI n. 1/17.01.13

La FNOVI è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimenti a proposito dell’incidenza dell’abrogazione del sistema tariffario sull’impianto di recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla possibilità di giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione – disciplinato dagli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile – con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale. La norma del decreto “liberalizzazioni”, che ha abolito le tariffe professionali eliminandole dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, ha provocato una serie di dubbi interpretativi. L’abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell’art. 2233 del Codice Civile; la norma civilistica infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. pattuizione fra le parti; 2. tariffe/usi; 3. definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe induce a ritenere che in assenza dell’accordo si possa fare ricordo solo alla liquidazione giudiziale. Prima il professionista che non era stato pagato dal cliente aveva la possibilità di farsi vidimare la parcella dal proprio Consiglio dell’Ordine: questo documento costituiva immediatamente un titolo per richiedere il credito a mezzo procedimento d’ingiunzione.

Oggi, in ragione dell’abolizione delle tariffe e di ogni riferimento alle stesse contenute nei vari codici, leggi e regolamenti, il professionista perde il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale. Abrogate le tariffe, poiché i nuovi parametri appaiono destinati solo alla liquidazione operata da parte del giudice in carenza di contratto col cliente, il professionista perde il provvedimento dal quale derivare l’iniziale quantificazione del proprio compenso. Pertanto la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto forma di parcella) non riveste più il valore di prova scritta privilegiate; ora che le tariffe sono state abrogate, il professionista non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto (e non con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633 n. 1 Codice di procedura civile. Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi d’ora innanzi allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del Codice Civile per provare l’incarico ricevuto e la pattuizione sull’entità del relativo compenso. Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare l’entità delle prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Venendo meno la tariffa professionale viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il virtù dell’art. 11 delle preleggi, il quale prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire” e “non ha effetto retroattivo”, i Consigli degli Ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore* del decreto “liberalizzazioni” e per i quali non sia stato previamente concordato il compenso. 


TARIFFE: IN TRIBUNALE RESTANO COME RIFERIMENTO

Da Notizie ANMVI 18-01-2012

Via dai Codici deontologici di tutte le professioni le tariffe minime e massime "inderogabili". Il principio varrà anche per quelle categorie che - a differenza della veterinaria- le avevano mantenute nonostante la Legge Bersani. Via anche le tariffe "di riferimento" invocate come parametro per la pubblica amministrazione e per l'utenza dei servizi professionali.

Il decreto "Salva Italia, oggi Legge dello Stato, lasciava ancora quale margine di sopravvivenza ai tariffari, ma il Governo- sollecitato dall'Antitrust- intendeva rimediare presto e con una prima bozza di decreto ipotizzava di cancellarle anche in sede di contenzioso legale.

L'altolà degli Ordini stavolta ha incontrato il consenso del Ministro della Giustizia Paola Severinogiusto mantenere il tariffario di riferimento in sede di liquidazione giudiziale dei compensi da parte del Giudice. Secondo la prima bozza di decreto, invece, il Codice Civile veniva modificato nel senso di lasciare decidere al magistrato "secondo equità", un concetto troppo vago e scarsamente obiettivo per risolvere le liti.


* La FNOVI aveva predisposto, in osservanza alle liberalizzazioni e alle norme Antitrust, uno studio sugli onorari e compensi dei veterinari (aggiornato in aprile 2011):

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Gli importi riportati non hanno alcun valore vincolante, ma costituiscono esclusivamente un mero strumento di consultazione ed una base di riferimento per la determinazione dei compensi e dei costi.

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